Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine

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I biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN comprendono le zone golenali, i siti di riproduzione degli anfibi, i prati e i pascoli secchi. L’obbligo di adottare misure di sostituzione per i biotopi d’importanza nazionale – laddove effettivamente possibile – è sancito esplicitamente nelle ordinanze pertinenti (cfr. tra l’altro l’art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza del 28 ottobre 199213 concernente la protezione delle zone golenali d’importanza nazionale).

Secondo la prassi in vigore, per determinare le misure di sostituzione per gli oggetti d’importanza nazionale di cui all’articolo 5 LPN e i biotopi di cui all’articolo 18a LPN si parte sempre dallo stato attuale e ciò non va cambiato.

2.2.2.3 LPAc e LFSP

Anche nel campo d’applicazione della LPAc e della LFSP occorre verificare il rispetto del diritto vigente al momento del rinnovo della concessione. Secondo la LPAc devono tra l’altro essere restituiti i necessari deflussi residuali ed eliminati gli effetti negativi dei deflussi discontinui, se non già fatto. Il concessionario deve inoltre adoperarsi per ristabilire il bilancio in materiale detritico. La LFSP prescrive che per gli impianti esistenti siano adottati provvedimenti intesi a creare condizioni favorevoli all’esistenza della fauna acquatica, ad assicurare la libera migrazione dei pesci e ad agevolare la riproduzione naturale. Vanno inoltre adottati provvedimenti per proteggere i pesci. I requisiti in materia di risanamento previsti dalla LPAc e dalla LFSP devono essere soddisfatti anche se non vi è alcuna coincidenza temporale con la procedura di rinnovo della concessione14. Diversamente da quanto accade per l’ambito relativo alla LPN, nel campo d’applicazione della LPAc e della LFSP la determinazione dello stato iniziale non ha posto problemi.

2.3 Prassi vigente

Nel caso di nuovi impianti lo stato iniziale secondo l’articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb corrisponde allo stato esistente prima della costruzione dell’impianto (stato attuale). Nel caso di rinnovo della concessione, lo stato iniziale dei biotopi degni di protezione equivale invece, in base alla prassi vigente, alla situazione che si sarebbe prefigurata qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l’impianto non fosse mai esistito. Dal profilo giuridico questa prassi deriva dal fatto che non vi è alcun diritto al rinnovo della concessione.

Con la costruzione e l’esercizio dell’impianto sono stati compromessi biotopi che secondo la LPN oggi sarebbero considerati degni di protezione. Per definire le misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1terLPN l’UFAM e i servizi cantonali di protezione dell’ambiente partono pertanto dal presupposto – basandosi su una decisione del Tribunale federale concernente il Lago di Lungern15– che lo stato inziale sia lo stato naturale prima della costruzione dell’opera e che debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione per mantenere gli

13 RS 451.31

14 Cfr. In merito le esigenze di cui all’art. 83a LPAc

15 Sentenza del Tribunale federale 1A.59/1995 del 28 aprile 2000