Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine

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diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l’esame si protrae fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente (art. 6 OEIA).

Il RIA contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. Tra questi figurano anche i dati relativi allo stato iniziale (art. 10b cpv. 2 lett. a LPAmb). Per stato iniziale s’intende in genere la situazione ambientale non ancora influenzata dal progetto con le sue caratteristiche naturali e il carico ambientale già esistente prima della costruzione di un impianto. Confrontando lo stato prima della costruzione dell’impianto allo stato dopo la costruzione dell’impianto si può stabilire l’impatto che l’impianto ha sull’ambiente e pianificare misure di protezione ambientale.

La stesura di un RIA in occasione del rinnovo delle concessioni ha senso anche se non vengono apportate modifiche all’impianto, dato che nelle procedure di rinnovo delle concessioni va comunque verificato il rispetto delle disposizioni vigenti della LUFI e del diritto ambientale. Se, con l’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’ambiente e le misure di protezione ambientale possono essere accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare può essere presentata come RIA (art. 8a cpv. 1 OEIA). Nei casi semplici questa normativa può essere applicata anche per i rinnovi delle concessioni delle centrali idroelettriche e consente di semplificare la procedura.

2.2.2 Spiegazioni relative al diritto ambientale

Tra le misure di protezione dell’ambiente figurano, oltre a quelle di protezione durante la fase di costruzione e d’esercizio (ad es. protezione fonica, protezione da radiazioni non ionizzanti), in particolare misure di risanamento, ripristino e sostituzione conformemente alla legge federale del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque (LPAc), alla legge federale del 14 dicembre 19738 sulla pesca (LFSP) e alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Il risanamento degli spazi vitali (biotopi) acquatici è disciplinato nella LPAc e nella LFSP, mentre le misure volte ad assicurare una sostituzione confacente in caso di interventi nei biotopi terrestri o semiterrestri degni di protezione di cui all’articolo 18 capoverso 1bissono previste nell’articolo 18 capoverso 1terLPN.

2.2.2.1 Art. 18 cpv. 1ter LPN

Secondo l’articolo 18 capoverso 1bisLPN devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. Secondo l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 gennaio 19919 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) i biotopi degni di protezione sono designati sulla base dei

7 RS 814.20

8 RS 923.0

9 RS 451.1