Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine
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sul potenziale ecologico presente nella zona dell’impianto come vorrebbe invece la minoranza mediante l’aggiunta di un capoverso 6.
Con la disposizione contenuta nell’articolo 58a capoverso 6 la minoranza della Commissione vuole creare le basi affinché in occasione del rinnovo delle concessioni si esaminino misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio, indipendentemente dal fatto che tale rinnovo sia o meno connesso a nuovi interventi in biotopi degni di protezione. Se con l’articolo 58a capoverso 5 lo stato iniziale per la definizione di misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1terverrà fatto corrispondere allo stato attuale, la disposizione di cui al capoverso 6 aggiungerà la base per misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio che dovrebbero basarsi sul potenziale ecologico presente in quel momento nella zona di concessione.
2 Condizioni giuridiche quadro e prassi attuale
2.1 Legislazione in materia di concessioni
La legge sulle forze idriche disciplina sia la procedura per il primo conferimento della concessione (nuova concessione), sia quella per il rinnovo di un diritto esistente di utilizzazione delle forze idriche (rinnovo della concessione; al riguardo si veda in particolare l’art. 58a LUFI).
In caso di rinnovo di una concessione occorre distinguere i casi seguenti:
- rinnovo della concessione senza modifiche edilizie o dell’esercizio (prosegui-
mento invariato dell’esercizio);
- rinnovo della concessione senza modifiche edilizie ma con modifiche dell’eser-
cizio;
- rinnovo della concessione con modifiche edilizie ma senza modifiche dell’eser-
cizio;
- rinnovo della concessione con modifiche edilizie e dell’esercizio.
Nella prassi è inoltre riconosciuto lo strumento della concessione complementare. Esso permette, entro certi limiti, di ampliare il diritto di utilizzazione delle forze idriche durante il periodo di validità della concessione senza dover richiedere una nuova concessione per l’intero impianto4.
La concessione di diritti d’acqua attribuisce al concessionario, nei limiti dell’atto di concessione, il diritto all’utilizzazione esclusiva della forza idrica in un luogo e per un tempo determinato (art. 43 cpv. 1 LUFI). Secondo l’articolo 58 LUFI la concessione ha una durata di ottant’anni al massimo. Allo scadere della concessione il diritto
4 Cfr. postulato 12.3223 (N Guhl) «Aumento dell’efficienza delle centrali idroelettriche senza necessità di nuove concessioni»