Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine
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5.3 Ripercussioni per l’economia
La rinuncia a rilevare e a descrivere lo stato antecedente al primo conferimento della concessione e la limitazione dell’entità delle misure di valorizzazione da adottare consentono di sgravare il settore dell’energia idroelettrica. Questo costituisce senz’altro un vantaggio in un periodo contraddistinto da tariffe dell’elettricità basse e da condizioni economiche quadro difficili.
Rispetto all’attuale situazione giuridica, il nuovo regolamento non ha un impatto misurabile sull’economia nazionale. In particolare non è possibile prevedere se si assisterà a una riduzione effettiva delle misure a favore dell’ambiente in seguito a una migliore definizione della situazione iniziale. Si può tuttavia presumere che il chiarimento giuridico avrà un effetto positivo sulla durata del procedimento e sull’impugnazione.
5.4 Ripercussioni per l’ambiente
Secondo la modifica proposta dalla maggioranza, se il rinnovo delle concessioni non comporta cambiamenti di natura edilizia,non dovrebbero più essere sostituiti i biotopi degni di protezione di cui all’articolo 18 capoverso 1bisLPN. Ciò significa che alcune porzioni di paesaggio non verrebbero valorizzate. Secondo la proposta di minoranza, sarebbe necessario procedere almeno a una parziale valorizzazione ecologica di queste aree.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sulla competenza costituzionale della Confederazione di emanare disposizioni nei settori della protezione dell’ambiente (art. 74 Cost.), delle acque (art. 76 Cost.), delle foreste (art. 77 Cost.), della pesca e della caccia (art. 79 Cost.), in particolare però anche nel settore della protezione della natura e del paesaggio (art. 78 Cost.).
La LUFI ha la sua base costituzionale primaria nell’articolo 76 capoverso 2 Cost. La Confederazione ha la competenza di emanare norme di principio nell’ambito dell’utilizzazione dei corsi d’acqua per produrre energia elettrica. Nella LUFI può in particolare disciplinare in modo uniforme questioni d’importanza fondamentale. Tali disciplinamenti si applicano in egual misura a Confederazione e Cantoni.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nessun impegno internazionale della Svizzera si oppone al progetto. In particolare, la normativa prevista non presenta conflitti né con il diritto europeo in vigore né con quello in fase di elaborazione. Non influisce sugli impegni internazionali della Svizzera dato che, nella procedura per il rinnovo delle concessioni di centrali idroelettriche