Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici, delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20 OPN, dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca, delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi, nonché di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l’intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (art. 18 cpv. 1terLPN).

L’obbligo di protezione, di ripristino o di sostituzione sancito nell’articolo 18 capoverso 1terLPN vige fondamentalmente per tutti i biotopi degni di protezione elencati nell’articolo 18 capoverso 1bisLPN, vale a dire per i biotopi acquatici, semiterrestri e terrestri degni di protezione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 14 capoverso 3 OPN. Pertanto, se vengono costruiti nuovi impianti o parti di essi, vanno ripristinati o sostituiti tutti i biotopi degni di protezione che sono stati compromessi. Vanno tuttavia ripristinati o sostituiti soltanto gli ambienti acquatici degni di protezione come ad esempio i luoghi di riproduzione e non l’intero corso d’acqua.

2.2.2.2 Obbligo di sostituzione degli oggetti d’importanza nazionale di cui all’articolo 5 LPN e dei biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN

Oltre ai biotopi degni di protezione, la LPN definisce anche altri beni da proteggere, tra cui gli inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale (art. 5 LPN).

Tra gli inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale figurano l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, l’inventario federale degli abitati svizzeri meritevoli di protezione, d’importanza nazionale e l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, disciplinati rispettivamente nell’ordinanza del 29 marzo 201710 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP), nell’ordinanza del 9 settembre 198111 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e nell’ordinanza del 14 aprile 201012 riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS).

Gli oggetti elencati negli inventari citati devono essere conservati intatti, ma, in ogni caso, devono essere salvaguardati per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. È possibile derogare al principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto soltanto se vi si oppone un interesse equivalente o maggiore, parimente d’importanza nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN).

10 RS 451.11

11 RS 451.12

12 RS 451.13