Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine

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di utilizzazione del concessionario decade. La limitazione temporale del diritto di utilizzazione consente all’ente pubblico competente di emanare una nuova decisione sull’utilizzazione al più tardi dopo ottant’anni. Esso può riattribuire i diritti d’acqua all’attuale concessionario, concederli a un terzo, sfruttare in prima persona la forza idrica oppure decidere di rinunciare a una sua utilizzazione. In questo contesto l’attuale concessionario non può esigere che la concessione gli venga rinnovata. D’altro canto non è nemmeno possibile esigere che l’autorità concedente non rilasci nuovamente la concessione.

Con il rinnovo della concessione nasce un nuovo rapporto giuridico. Le condizioni del diritto di utilizzazione devono essere nuovamente concordate e stabilite sempre nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (in particolare della LUFI e del diritto ambientale).

Il rinnovo della concessione non equivale alla costruzione di un nuovo impianto, per la quale oltre alla concessione è necessario anche un permesso di costruzione. Infatti, al momento del rinnovo della concessione alle centrali idroelettriche esistenti vi è già un permesso di costruzione passato in giudicato, che non deve dunque essere nuovamente rilasciato. Tale documento è necessario soltanto per le parti dell’impianto che devono ancora essere costruite.

2.2 Condizioni quadro vigenti in materia di diritto ambientale

2.2.1 Principi applicabili all’EIA

Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, l’autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche (art. 10a cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell’ambiente, LPAmb). È necessario effettuare un EIA nel quadro del rilascio di una nuova concessione, dunque del primo conferimento di una concessione a una centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, a una centrale idroelettrica a filo d’acqua o a una centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW (art. 1 in combinato disposto con l’allegato n. 21.3 dell’ordinanza del 19 ottobre 19886 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, OEIA). È prassi consolidata che si effettui un EIA anche in caso di rinnovo della concessione delle centrali idroelettriche con una potenza installata superiore a 3 MW.

L’EIA si effettua sulla base di un rapporto sull’impatto ambientale (RIA). L’esame è svolto nell’ambito delle relative procedure di riferimento. Le centrali su corsi d’acqua internazionali sono autorizzate dalla Confederazione nell’ambito di procedure per il rilascio della concessione e per l’approvazione dei piani eseguite in modo coordinato e in una sola fase (art. 62 segg. LUFI). Le centrali situate sugli altri corsi d’acqua sono approvate – a seconda delle disposizioni cantonali – con una procedura a una fase oppure a due fasi (art. 60 e 61 LUFI, allegato OEIA, tipo d’impianto n. 21.3). Se il

5 RS 814.01

6 RS 814.011