Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine
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di frontiera, l’esame dell’impatto sull’ambiente deve rispettare gli ordinamenti giuridici di entrambi i Paesi.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto (art. 22 cpv. 1 LParl). La revisione della LUFI concernente lo stato iniziale avviene quindi secondo la procedura legislativa.
6.4 Subordinazione al freno delle spese
Non vi sono spese connesse alla definizione della situazione iniziale nella LUFI e alla determinazione di come debbano essere definite le misure a favore della natura e del paesaggio. Di conseguenza il presente progetto non è subordinato al freno delle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto non ha nessuna ripercussione sulla ripartizione o sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione o dei Cantoni.
6.6 Delega di competenze legislative
Grazie alla definizione dello stato iniziale nella LUFI e alle spiegazioni su come bisogna procedere concretamente in caso di rinnovo di una concessione per definire misure a favore della natura e del paesaggio, diventa superflua qualsiasi ulteriore precisazione. Una delega di competenze legislative al Consiglio federale non è necessaria.
6.7 Protezione dei dati
Il progetto non richiede un trattamento dei dati ai sensi della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei (LPD) per i quali si pone il problema della protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone.
20 RS 235.1