Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine

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debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1terLPN.

Se gli interventi tecnici legati al primo conferimento dei diritti di utilizzazione delle forze idriche pregiudicano i biotopi degni di protezione di cui all’articolo 18 capoverso 1bisLPN, in virtù dell’articolo 18 capoverso 1terLPN chi opera l’intervento deve prendere misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino e se necessario una sostituzione confacente.

Se con il rinnovo della concessione l’impianto subisce modifiche edilizie o dell’esercizio che hanno un nuovo impatto negativo su biotopi degni di protezione, si dovrà anche in questo caso compensare in egual misura questi impatti negativi.

Se invece il rinnovo della concessione non è accompagnato da modifiche edilizie o dell’esercizio, l’impatto sui biotopi degni di protezione rimane invariato. Di conseguenza lo stato prima del rinnovo della concessione è identico allo stato che si presenta dopo il rinnovo. Se con il rinnovo della concessione la centrale idroelettrica non ha un ulteriore impatto sui biotopi degni di protezione, contrariamente all’attuale prassi non sono necessarie misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1terLPN, poiché non viene creato un nuovo deficit. Lo stesso vale anche nel caso in cui il diritto di utilizzazione delle forze idriche non viene più concesso all’attuale concessionario bensì a un terzo.

Per non rallentare inutilmente l’aumento di produzione di corrente idroelettrica proposto dal Consiglio federale, sarebbe opportuno che in futuro l’EIA si basasse sullo stato attuale.

3.3 Proposta di minoranza: art. 58a cpv. 6 LUFI

3.3.1 Contenuto della proposta

La minoranza propone di aggiungere all’articolo 58a, oltre al capoverso 5, anche un capoverso 6 dal tenore seguente:

Ad ogni rinnovo della concessione l’autorità concedente esamina misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio. Queste si basano sul potenziale di valorizzazione della zona dell’impianto e sono definite di comune accordo. Se non si perviene a un accordo, l’autorità concedente ordina tali misure.

Con il rinnovo della concessione, al concessionario viene conferito il diritto di utilizzare l’impianto e il bene pubblico «acqua» per altri decenni. I commissari che sostengono la proposta di minoranza esigono quindi che, ad ogni ogni rinnovo di concessione, l’autorità concedente esamini misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio indipendentemente dal fatto che tale rinnovo sia o meno connesso a nuovi interventi in biotopi degni di protezione. L’entità di queste misure non dovrà però essere determinata – come fatto sino ad ora – sulla base della differenza tra lo stato esistente prima della costruzione dell’impianto e lo stato attuale, ma sulla base del potenziale ecologico presente nella zona dell’impianto (perimetro della concessione e