Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 19 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Le disposizioni dettagliate in merito alla procedura di rimborso sono fissate dalla STENFO in una direttiva. Grazie a questo modello è possibile contenere l’onere amministrativo per il versamento di risorse dei Fondi.
1.3.4 Adeguamento del margine di fluttuazione
Da una parte, l’avamprogetto prevede che in futuro, dopo la messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare, le coperture insufficienti saranno ammesse meno spesso. Secondo l’articolo 7 capoverso 2 OFDS, l’obbligo di contribuire termina nel momento in cui la disattivazione è conclusa. In tal modo, anche dopo la messa fuori servizio definitiva continuano a essere allestiti studi sui costi ed eventualmente a essere riscossi i contributi dei proprietari dell’impianto nucleare in questione. Finora, se dalla tassazione dopo la messa fuori servizio definitiva risultava una copertura insufficiente inferiore al dieci per cento, si rinunciava a riscuotere i contributi. In futuro anche con coperture insufficienti di questo ordine potranno (nuovamente) essere riscossi contributi nel quadro di una tassazione. Le coperture insufficienti fino al dieci per cento saranno quindi ammesse soltanto per un periodo di tassazione, analogamente a quanto enunciato all’articolo 9 capoverso 2 lettere a e b OFDS.
D’altra parte, la revisione proposta vieta i rimborsi di capitale accumulato. Stando al diritto vigente, in caso di copertura eccedente del capitale accumulato nei Fondi superiore al dieci per cento dell’importo di riferimento viene rimborsata una somma pari alla copertura eccedente. L’ordinanza viene modificata affinché eventuali eccedenze siano rimborsate soltanto al momento del conteggio finale (art. 78 cpv. 2 LENu). In futuro il rimborso anticipato sarà quindi escluso. Tuttavia, la tassazione dei contributi continuerà a tenere conto delle coperture eccedenti.
1.3.5 Nuova metodologia per gli studi sui costi
Nell’ambito delle prescrizioni per lo studio sui costi 2016 è stata stabilita una nuova metodologia per il calcolo dei costi che non si baserà più sul principio del best estimate, ma su quello della best practice. Mediante supplementi motivati in modo trasparente e giustificabile, si è così tenuto conto delle incertezze e delle imprecisioni nelle previsioni.
Nell’ambito della relativa verifica, la metodologia utilizzata per l’allestimento dello studio sui costi 2016 è stata considerata appropriata dagli specialisti, dalla Commissione amministrativa della STENFO e dal DATEC. Anche il CDF, nel suo rapporto del 18 aprile 2018, ha ritenuto opportune le prescrizioni in materia di strutturazione e struttura dei costi.
Poiché tale nuova metodologia ha dato buona prova di sé, sarà obbligatorio applicarla in futuro anche per garantire la comparabilità degli studi sui costi.
1.3.6 Altre modifiche
Nel quadro della presente revisione sono previste anche altre modifiche o correzioni, principalmente di natura formale (cfr. cap. 2).
1.3.7 Altre modifiche esaminate ma non adottate
Definizione del momento della messa in esercizio del deposito in strati geologici profondi
Nel rapporto di verifica del 18 aprile 2018, più precisamente con la raccomandazione numero 6, il CDF ha raccomandato al DATEC di assumere il momento della messa in esercizio del deposito in strati profondi come parametro temporale fisso del modello di matematica finanziaria, analogamente a quanto fatto nell’OFDS con la durata d’esercizio presunta di 50 anni per le centrali nucleari.