Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 19 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Lo studio sui costi è stato verificato nel 2017. Gli aspetti concernenti la sicurezza sono stati controllati dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN); i calcoli dei costi da specialisti indipendenti incaricati dalla Commissione amministrativa. I risultati erano pronti verso la fine del 2017. La verifica ha portato a un innalzamento dei costi da parte della Commissione amministrativa, da 21,767 a 23,484 miliardi di franchi. Nell’aprile del 2018, su mandato della Commissione amministrativa il DA-TEC ha fissato il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento a 24,581 miliardi di franchi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’UFE (comunicato stampa del 12 aprile 2018). Il DATEC ha fatto uso del proprio margine di discrezionalità fissando i costi a un livello più elevato rispetto a quanto richiesto dalla Commissione amministrativa. I proprietari hanno inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del DATEC.

L’importo dei contributi è determinato in base ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e del patrimonio del Fondo in questione sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza sui costi, del reddito del capitale accumulato, del tasso di rincaro e dei costi amministrativi dei Fondi. Il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza sono fissati nell’allegato 1 OFDS.

In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (art. 8a cpv. 2 OFDS).

Già in occasione della prima revisione dell’OFDS, entrata in vigore il 1º gennaio 2015, era stato annunciato che i parametri «reddito del capitale», «tasso di rincaro» e «supplemento di sicurezza» avrebbero dovuto essere verificati per quanto concerne i costi, e se necessario adeguati, una volta disponibile lo studio sui costi 2016. La Commissione amministrativa dei Fondi avrebbe poi dovuto fissare, sulla base dei costi stabiliti e dell’eventuale adeguamento dell’OFDS, gli importi definitivi dei proprietari tenuti a versare contributi in entrambi i Fondi per il periodo di tassazione 2017–2021.

Normativa attuale

All’allegato 1 OFDS figurano i seguenti parametri per il calcolo dei contributi.

– Reddito del capitale:

il reddito del capitale definisce il presunto reddito del capitale accumulato e al contempo anche il tasso di sconto applicabile ai costi futuri. Conformemente all’allegato 1 OFDS, una volta dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d’affari, il reddito viene utilizzato per il calcolo dei contributi. Il valore attualmente fissato nell’OFDS è pari al 3,5 per cento (in precedenza: 5 %).

– Tasso di rincaro:

l’aumento dei costi viene calcolato sulla base del rincaro secondo l’indice svizzero dei prezzi al consumo. Il valore attualmente fissato nell’OFDS è pari all’1,5 per cento (in precedenza: 3,5 %).

– Supplemento di sicurezza:

per tenere conto dell’andamento dei costi e delle insicurezze presenti negli studi sui costi, il Consiglio federale ha deciso di dotare i costi determinati nell’ambito dello studio sui costi 2011 di un supplemento di sicurezza pari al 30 per cento.

In diversi interventi politici è stato sollevato il dubbio che le disposizioni attuali non siano sufficienti a coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento. Vi sono però anche stati interventi che