Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 19 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

vazione e del Fondo di smaltimento per impianti nucleari (RS 732.179; qui di seguito regolamento del DATEC).

Non va dimenticato che la tassazione dei contributi tiene conto degli sviluppi favorevoli per quanto concerne il capitale e i costi durante l’obbligo di contribuire. Se il capitale accumulato di un proprietario è superiore al valore di riferimento, i versamenti di contributi annui sono ridotti nella stessa misura. Con questa nuova norma si intende pertanto evitare soltanto i versamenti diretti di capitale accumulato. I proprietari possono continuare a beneficiare di sviluppi favorevoli in modo indiretto, mediante versamenti di contributi più contenuti.

Il fatto che al termine dell’obbligo di contribuire non vi siano più rimborsi e che in ogni caso non siano previsti meccanismi di compensazione è giustificato dal fatto che, in caso contrario, ovvero in caso di sviluppi sfavorevoli, i proprietari non dovranno più versare contributi al Fondo di smaltimento.

Articoli 14, 14a e 14b: Versamento di risorse dei Fondi

Alla luce del previsto passaggio da una procedura di versamento di risorse a un modello basato su acconti, l’articolo 14 deve essere ridefinito. Ai fini di una visione d’insieme, la procedura di versamento di risorse dei Fondi viene inoltre sancita nei nuovi articoli 14a e 14b. Vengono mantenute, ma riordinate, l’attuale disposizione parziale di cui all’articolo 14 capoverso 2, secondo la quale le risorse dei Fondi vengono versate solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi (nuovo art. 14b cpv. 3), e la disposizione di cui all’articolo 14 capoverso 3, secondo la quale il proprietario in questione può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o sui suoi contratti di assicurazione e sulle sue garanzie (nuovo art. 14b cpv. 4). Inoltre i versamenti, imposta sul valore aggiunto esclusa, continueranno ad essere effettuati a favore dei proprietari (nuovo art. 14a cpv. 2).

Viene introdotta una nuova disposizione (art. 14 cpv. 1), secondo la quale per il versamento di risorse dei Fondi la Commissione fissa un quadro finanziario per i cinque anni successivi. I versamenti ai proprietari non possono superare il quadro finanziario stabilito per ogni proprietario. Il nuovo capoverso 2 consentirà alla STENFO, in casi eccezionali, di adeguare il quadro finanziario. La disposizione è intenzionalmente formulata in modo aperto nei confronti dei casi eccezionali. Se l’interruzione definitiva dell’esercizio produttivo si situa tra due studi sui costi, il quadro finanziario copre gli anni rimanenti fino alla pubblicazione del nuovo studio sui costi. Ad esempio, per lo studio sui costi 2016 il primo quadro finanziario per la centrale nucleare di Mühleberg comprende i costi per il 2020 e il 2021. Il quadro finanziario successivo si estenderà su un periodo di cinque anni.

Per il versamento di risorse dei Fondi, il nuovo articolo 14a chiede ai proprietari di fornire annualmente alla Commissione un piano dei costi (cpv. 1). La Commissione approva il piano dei costi e versa ai proprietari, a rate, l’80 per cento dei versamenti richiesti, imposta sul valore aggiunto esclusa (cpv. 2).

Il nuovo articolo 14b concretizza ulteriormente le modalità di versamento: i proprietari elaborano, all’attenzione della Commissione, un conteggio finale dei costi di disattivazione e di smaltimento accumulati e da essi coperti (cpv. 1). In seguito, la Commissione approva il conteggio finale e compensa le differenze tra i versamenti già effettuati e i costi effettivamente accumulati (cpv. 2). La Commissione stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura per il versamento e i requisiti per il piano dei costi e il conteggio finale (cpv. 5).