Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 19 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Articolo 8a: Calcolo e determinazione dei contributi

Come appena spiegato, le modifiche apportate sono in primo luogo di natura formale e il tenore dell’attuale articolo 8 capoverso 1 sarà trasposto nel nuovo articolo 8a capoverso 1.

L’attuale articolo 8a capoverso 1, parzialmente riformulato, costituirà il capoverso 2. In particolare verrà abolito il supplemento di sicurezza del 30 per cento che, come spiegato nel primo capitolo, oggi non sarebbe più giustificato, alla luce della trasparenza della nuova metodologia per lo studio sui costi che prevede supplementi e ribassi. Mediante i supplementi, questa metodologia tiene conto delle incertezze e delle imprecisioni nelle previsioni. Prende inoltre in considerazione la tendenza a stimare i costi in modo troppo ottimistico (optimism bias) calcolando e applicando un supplemento di sicurezza generale nel quadro di ogni studio sui costi. Per questi motivi, l’applicazione di un ulteriore supplemento di sicurezza forfettario è superflua, in particolare poiché vorrebbe dire tenere conto due volte delle incertezze presenti.

Per il resto, dal punto di vista materiale il nuovo capoverso 2 corrisponde appieno all’attuale capoverso 1. I valori attuali sono spiegati all’allegato 2 OFDS, tenendo conto dell’ammontare dei costi futuri e del momento in cui risultano.

Il nuovo capoverso 3 corrisponde al tenore materiale dell’attuale articolo 8 capoverso 3.

L’attuale capoverso 2 corrisponde al nuovo capoverso 4. Ad eccezione dell’abolizione del supplemento di sicurezza, la nuova norma è identica a quella attuale.

Articolo 9a: Tassazione e tassazione intermedia dopo la messa fuori servizio definitiva

L’attuale articolo 9a capoverso 2 sarà abrogato. Non risulta più giustificato accettare, nell’ambito del l’obbligo di contribuire dopo la fine della durata d’esercizio, una copertura insufficiente fino al dieci per cento. Dato che i periodi di tassazione e quindi anche gli studi sui costi proseguono senza variazioni, non devono esservi modifiche di rilievo nemmeno per quanto concerne la riscossione di contributi.

I termini di pagamento di cui all’articolo 9a capoverso 3 sono ridotti da dieci a cinque anni. Si tratta di un’unificazione con le attuali scadenze al termine dell’obbligo di contribuire secondo l’articolo 9a capoverso 2. A fini esplicativi viene altresì fatto riferimento all’aumento dei contributi, che dopo la messa fuori servizio definitiva può avere luogo nel quadro di una tassazione regolare o tassazione intermedia (applicazione per analogia dell’art. 9 cpv. 1 e 2 sulla base del rimando dell’art. 9a cpv. 5; cfr. anche il commento all’art. 8 di cui sopra).

Articolo 9c: anticipo della messa fuori servizio definitiva

La prevista modifica degli articoli contenenti disposizioni che riguardano la messa fuori servizio definitiva richiedono una modifica formale dell’elenco di cui all’articolo 9 capoverso 1. Dal punto di vista materiale non vi è alcun cambiamento.

Sezione 4: Pretese

Articolo 13a: Rimborso

In applicazione del principio di prudenza, in futuro il capitale accumulato in eccedenza non verrà più rimborsato prima del conteggio finale. Conformemente all’articolo 78 capoverso 2 LENu, un rimborso può quindi avvenire soltanto una volta conclusi i lavori di disattivazione o di smaltimento. Di conseguenza deve essere abrogato l’articolo 5 lettera m del regolamento del DATEC sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disatti-