Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 19 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Supplemento di sicurezza generale
In generale, i responsabili di progetto rivelano una tendenza sistematica a prevedere misure chiave decisive per un progetto in modo troppo ottimistico (optimism bias), cioè a sottovalutare costi e durate e a sopravvalutare i benefici attesi. Anche nel caso della disattivazione e dello smaltimento di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare, si rischia di sottovalutare i costi, soprattutto perché sulla base della loro stima vengono calcolati i contributi annui che i proprietari sono tenuti a versare annualmente (in genere, una stima dei costi più contenuta porta a contributi annui più bassi). Di ciò occorre tenere conto mediante un supplemento di sicurezza generale, da presentare e motivare in separata sede. Tale supplemento mira a garantire che la probabilità che i costi vengano superati sia limitata a un determinato livello.
Il supplemento di sicurezza di cui sopra non va confuso con il supplemento di sicurezza forfettario del 30 per cento sui costi totali fissato dal Consiglio federale e attualmente in vigore. Questo nuovo supplemento di sicurezza generale deve essere calcolato caso per caso, a seconda della qualità della stima dei costi in questione, sotto forma di percentuale dei costi di base e al fine di evitare un nuovo intervento del Consiglio federale. Poiché l’optimism bias può differire da uno studio sui costi all’altro, per il supplemento di sicurezza generale non viene indicata una percentuale precisa.
Capoverso 4
La procedura di verifica degli studi sui costi viene esplicitata dal punto di vista materiale mediante una frase supplementare.
Sezione 3: Obbligo di contribuire e importo dei contributi
Articolo 8: Periodo determinante per la riscossione dei contributi
Nella versione in vigore dell’OFDS, il tenore degli articoli 8 e 8a non si differenziava in modo netto, per cui i due articoli erano in parte ridondanti. Il presente avamprogetto intende snellirli e meglio contraddistinguerli; per questo, in sostanza non prevede modifiche dei contenuti (ad eccezione dell’abolizione del supplemento di sicurezza; cfr. commento all’art. 8a).
L’articolo 8 disciplinerà ora soltanto il periodo determinante per la riscossione dei contributi. Sebbene secondo l’articolo 7 l’obbligo di contribuire termini nel momento in cui la disattivazione dell’impianto nucleare in questione è conclusa, secondo l’articolo 8a i contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva, il capitale accumulato e i relativi interessi possano coprire tutti i prevedibili costi. Ciò significa che, a parità di costi, una volta raggiunto il reddito del capitale dopo la messa fuori servizio definitiva non dovrà più essere versato nessun contributo. In linea di massima, i contributi devono essere versati soltanto durante l’esercizio di un impianto nucleare. Tale norma è giustificata in particolare dal fatto che una centrale nucleare genera corrente elettrica e di conseguenza introiti soltanto durante questo periodo.
Se dopo la messa fuori servizio definitiva, ma prima che la disattivazione sia conclusa, i costi o il capitale subiscono modifiche tali da causare un aumento dei costi o l’insorgenza di lacune nel reddito del capitale, all’occorrenza la Commissione amministrativa procederà a una tassazione o tassazione intermedia conformemente all’articolo 9a in combinato disposto con l’articolo 9. In tal modo, per coprire eventuali lacune nel finanziamento, è possibile continuare a riscuotere contributi annui presso i proprietari fino alla conclusione della disattivazione.