Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 19 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Sezione 5: Politica d’investimento

Articolo 15: Collocamento degli averi e contabilità

Viene introdotto il nuovo capoverso 1bis, che permette un investimento comune del patrimonio dei Fondi. Fino alla fine del 2016, il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento hanno perseguito una strategia d’investimento unitaria per tutti gli impianti nucleari. In vista dell’imminente disattivazione della centrale nucleare di Mühleberg, per quest’ultima nel Fondo di disattivazione si è scelta una strategia d’investimento distinta, con un rischio d’investimento minore e una liquidità maggiore. Tale strategia è stata applicata nell’ambito di una cosiddetta soluzione managed account, nella quale la partecipazione agli utili di un impianto nucleare non è più calcolata mediante una chiave di ripartizione, bensì tramite una contabilità basata sulla quota parte e conteggiata tra le pretese del proprietario in questione. A fine 2017, la Commissione amministrativa ha deciso di consentire strategie d’investimento individuali anche all’interno del Fondo di smaltimento.

Con l’accorpamento della gestione patrimoniale di entrambi i Fondi, gli oneri amministrativi risultano ridotti, come pure i costi. Per questo motivo va resa possibile una gestione patrimoniale comune. Non è comunque previsto un vero e proprio raggruppamento dei Fondi: pertanto non sono consentiti finanziamenti incrociati e deve continuare a essere garantita una contabilità separata. Di conseguenza, viene abrogato l’articolo 21 del regolamento del DATEC, secondo il quale i patrimoni dei due Fondi sono amministrati separatamente.

Sezione 8: Organizzazione

Articolo 21: Commissione

Come sopra menzionato, i seggi della Commissione a disposizione dei proprietari di cui al capoverso 2 vengono ridotti dalla metà a un terzo al massimo.

L’attuale capoverso 2bisviene completato in tal senso: i collaboratori di imprese che hanno partecipato alla verifica dello studio sui costi non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati. Data la nuova partizione dell’articolo, tale disposizione corrisponde ora al capoverso 3.

Il nuovo articolo 4 eleva le prescrizioni in materia di diversità di cui all’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) dall’articolo 3 capoverso 2 del regolamento del DATEC a livello di ordinanza. L’articolo 3 capoverso 2 di tale regolamento viene pertanto abrogato.

L’attuale capoverso 3 del presente articolo corrisponde al nuovo capoverso 5.

Articolo 22: Comitati e gruppi specializzati

Come sopra menzionato, anche nei comitati e nei gruppi specializzati i seggi cui hanno diritto i proprietari sono ridotti dalla metà a un terzo al massimo (cpv. 1bis).

Articolo 27: Servizio di revisione

Per il Servizio di revisione e la revisione valevano già le prescrizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria. La formulazione di cui al capoverso 1, non più al passo con i tempi, viene modificata in tal senso. Insieme ai rapporti annuali e alla contabilità annuale di entrambi i Fondi, la Commissione presenta al DATEC un rapporto dettagliato del Servizio di revisione.

Il compito del Servizio di revisione sancito all’articolo 15 capoverso 2 del regolamento del DATEC viene elevato a livello di ordinanza. Inoltre viene introdotto il nuovo capoverso 3, che presenta lo stesso tenore del regolamento: dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei