Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 19 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

chiedevano esplicitamente una riduzione dei contributi mediante l’abolizione del supplemento di sicurezza sui costi. Il Consiglio federale si è espresso in tal senso, affermando che i parametri «reddito del capitale», «tasso di rincaro» e «supplemento di sicurezza» avrebbero dovuto essere verificati, e se necessario adeguati, una volta disponibile lo studio sui costi 2016.

Inoltre è emerso che, per colmare le lacune individuate nella governance, nel quadro della revisione si rendeva necessario adeguare le disposizioni di natura organizzativa.

1.3 Punti essenziali della revisione

La revisione copre sostanzialmente i seguenti ambiti tematici.

1.3.1 Modello di matematica finanziaria

1.3.1.1 Necessità di adeguamento / obiettivo della revisione

È opportuno chiedersi se il supplemento di sicurezza sancito nell’OFDS sia ancora appropriato alla luce della nuova metodologia per l’allestimento dello studio sui costi 2016, la quale per ogni elemento di costo prevede supplementi per le incertezze e i rischi, ma anche ribassi per le opportunità. Inoltre, dato che la fase dei tassi di interessi bassi persiste, i parametri «reddito del capitale» e «tasso di rincaro» vanno rivisti. Occorre infine verificare se l’OFDS attuale tiene sufficientemente conto dei rischi finanziari cui sono esposti i Fondi.

Innanzitutto ci si può chiedere se i parametri del modello di matematica finanziaria siano da intendere come misura a lungo termine. In caso affermativo, i valori dei parametri potrebbero essere fissati una tantum e si potrebbe decidere di non adeguarli. Le argomentazioni a sfavore sono le seguenti.

– Il finanziamento della disattivazione e dello smaltimento è disciplinato in un sistema che prevede una verifica periodica dei valori di riferimento:

– in primo luogo, i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento vengono periodicamente sottoposti a una nuova stima, a cadenza quinquennale. In tal modo è possibile includere nella stima dei costi nuovi sviluppi, in precedenza non identificabili. Se, ad esempio, i costi fossero stati fissati una tantum all’entrata in vigore dell’OFDS, già oggi sarebbero considerati molto probabilmente irrealistici;

– l’OFDS prevede altresì un adeguamento dei parametri del modello di matematica finanziaria, ovvero «reddito del capitale», «tasso di rincaro» e «supplemento di sicurezza» in caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro. Per tenere conto della situazione mutata sui mercati finanziari, i parametri sono pertanto stati adeguati nel quadro della prima revisione dell’OFDS, entrata in vigore il 1º gennaio 2015. Anche in altri ambiti è risultato che una verifica periodica dei parametri è non soltanto opportuna ma anche indispensabile1.

1 Nella previdenza professionale, il tasso d’interesse tecnico viene applicato per lo sconto delle prestazioni e dei contributi futuri. Si tratta di una misura contabile ipotizzata per calcolare gli obblighi futuri di una cassa pensioni. Dato il carattere a lungo termine dei dossier delle casse pensioni, anche il tasso d’interesse tecnico è concepito come misura a lungo termine. Con l’introduzione della LPP, nel 1985 l’interesse tecnico era pari al quattro per cento. Pur essendo rimasto a lungo a questo livello, a causa dell’andamento sui mercati finanziari ha comunque dovuto essere adeguato nel corso degli anni, e attualmente si attesta al due per cento. Lo stesso vale anche per il tasso d’interesse minimo applicabile al patrimonio di previdenza. Se non si fosse proceduto a questi adeguamenti, le rendite versate sarebbero decisamente troppo elevate. Persino se si potesse dimo-