Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 19 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

garantire il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo e il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari. Il Fondo di disattivazione deve così coprire sia i costi che risultano prima della messa fuori servizio definitiva sia quelli che risultano dopo la stessa, mentre il Fondo di smaltimento soltanto i costi dopo la messa fuori servizio definitiva. L’articolo 82 capoverso 1 LENu prevede invece, per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari, che i proprietari procedano ad accantonamenti conformemente all’articolo 669 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) e in base al calcolo dei costi di smaltimento del relativo Fondo.

Mentre l’articolo 77 capoverso 2 LENu per il Fondo di smaltimento distingue i costi che risultano prima della messa fuori servizio definitiva da quelli che risultano dopo la stessa, l’articolo 77 capoverso 1 LENu non fa alcuna distinzione. Secondo il tenore e la sistematica, quindi, per il Fondo di disattivazione i costi sono calcolati sia prima della messa fuori servizio definitiva sia dopo la stessa. Sulla base dell’articolo 82 capoverso 1 LENu, che per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva prevede una garanzia diversa, ovvero mediante rimborsi, occorre partire dal presupposto che questa differenziazione sia voluta dal legislatore. In caso contrario avrebbe previsto una garanzia corrispondente anche per i costi di disattivazione risultanti prima della messa fuori servizio definitiva.

In altre parole, il Fondo di disattivazione deve costituire una garanzia per tutti i costi di disattivazione, indipendentemente dal momento in cui sono generati. Una deroga da questo principio comporterebbe una modifica della LENu e non può assolutamente avvenire nel quadro di una revisione di ordinanza.

1.4 Disposizioni transitorie

Non sono necessarie disposizioni transitorie: le nuove disposizioni saranno applicate direttamente.