Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine
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N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395
fatti degli affari o delle attività. I dati concernono anche l’insieme delle comunicazioni effettuate nel quadro di tale workflow e il trattamento dei documenti che si trovano nel sistema.
III. Sostegno all’esecuzione del rinvio
Questi dati riguardano le informazioni relative alle domande di sostegno indirizzate alla SEM dalle autorità incaricate di eseguire il ritorno. Le domande possono riguardare l’identificazione della persona interessata dal ritorno, l’ottenimento dei documenti di viaggio necessari per il ritorno o l’organizzazione della partenza. Il sistema consentirà pure di trattare i dati necessari nel quadro di audizioni centralizzate presso la SEM (p. es. quando una delegazione dello Stato di origine o di provenienza è invitata in Svizzera al fine di interrogare in modo approfondito sulla sua origine e nazionalità la persona tenuta a partire).
IV. Organizzazione della partenza
Questo capitolo contiene i dati delle persone del Cantone e della SEM responsabili per la partenza nonché quelli relativi ai voli di linea o speciali e agli eventuali transiti. Comprende inoltre i dati connessi con la sicurezza del volo e del trasporto dell’interessato fino all’aeroporto così come i dati medici e quelli sull’idoneità al volo. Nel capitolo figurano infine i dati relativi ai versamenti effettuati all’aeroporto, agli accompagnatori (dati di contatto) dei voli e le pertinenti spese.
V. Consulenza e concessione dell’aiuto al ritorno
Il sistema eRetour contiene anche i dati trattati nel quadro della consulenza e dell’aiuto al ritorno, principalmente i dati di contatto delle persone incaricate di queste attività, quelli volti a consentire di controllare se l’interessato può beneficiare delle prestazioni, il proseguimento del fascicolo e le diverse fasi della procedura nonché il risultato (consulenza concessa, importo accordato, tipo di progetto nel Paese di destinazione, ecc.).
4.3 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
Art. 17 Videosorveglianza
Il capoverso 1 stabilisce che la SEM può impiegare apparecchi e installazioni di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, precisando che si tratta segnatamente dei centri della Confederazione per richiedenti l’asilo, degli alloggi ubicati negli aeroporti e di qualsiasi altro luogo in cui può svolgersi la procedura d’asilo.
Il capoverso 2 precisa che non si può installare alcun dispositivo di videosorveglianza nei luoghi in cui va rispettata la sfera privata e intima delle persone che si trovano negli edifici gestiti dalla SEM.
Il capoverso 3 disciplina la conservazione delle registrazioni della videosorveglianza. Sono conservate su un disco duro collocato nel medesimo locale del server del centro. L’accesso a questo locale, sicuro e chiuso a chiave, è vietato a chiunque non sia autorizzato.
Il capoverso 4 disciplina l’avvio di un’inchiesta amministrativa da parte della SEM. Oltre al capo del Dipartimento o al cancelliere della Confederazione (art. 27c cpv. 1 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA; RS 172.010.1), possono avviare un’inchiesta amministrativa il Segretario di Stato della SEM e il suo supplente.
Il capoverso 5 disciplina la trasmissione delle registrazioni visuali e sonore nel quadro di un’inchiesta penale. Le registrazioni sono consegnate a mano alle autorità penali dai responsabili della sicurezza della SEM o dai loro superiori gerarchici.