Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395
4.5 Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione
Art. 4 Contenuto del SIMIC
A causa della prevista soppressione del sistema ISR, i dati che servono a rilasciare documenti di viaggio e visti di ritorno devono essere ripresi in SIMIC e gli accessi a tali dati devono essere disciplinati. Ciò è oggetto di un nuovo allegato 1a (cfr. qui di seguito).
Il capoverso 3 deve di conseguenza rinviare anche all’allegato 1a.
Art. 6a Dati relativi alla procedura di notificazione ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa di breve durata
La procedura di notificazione si svolge mediante un’applicazione Internet sviluppata e gestita dal Centro servizi informatici (CSI-DFGP). È utilizzata per notificare in rete i soggiorni finalizzati all’esercizio di un’attività lucrativa non soggetta ad autorizzazione per una durata massima di tre mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile in Svizzera. Lo scopo della procedura di notificazione è rilevare i dati ai fini dei controlli del mercato del lavoro nel quadro delle misure di accompagnamento.
Con questa applicazione sono notificate le seguenti persone:
cittadini dell’EU-27/EFTA che assumono in Svizzera un impiego limitato a un massimo di tre mesi;
lavoratori distaccati di un’impresa con sede nell’EU-27/EFTA, a prescindere dalla loro cittadinanza;
prestatori di servizi indipendenti (cittadini dell’EU-27/EFTA) con sede in uno Stato membro dell’EU-27/EFTA.
I dati della procedura di notificazione sono importati due volte al giorno nel SIMIC mediante un’elaborazione batch. Le notificazioni sono attribuite alla competente autorità cantonale a seconda del luogo d’impiego. Tale autorità registra la decisione in merito alla notificazione direttamente nel SIMIC, dopo di ché la conferma (decisione positiva o negativa) è trasmessa al cliente mediante un’elaborazione batch (due volte al giorno). Il cliente riceve una mail di conferma che può aprire direttamente nell’applicazione Internet e stampare. I Cantoni ripartiscono inoltre le notificazioni in funzione della categoria e le trasmettono alle competenti commissioni paritarie, che in seguito effettuano i controlli sul posto.
Per ragioni di protezione dei dati, l’ordinanza SIMIC deve stabilire che i dati raccolti mediante la procedura di notificazione in linea devono essere temporaneamente registrati nei server del DFGP. Le conferme rimangono a disposizione del cliente nell’applicazione per due anni, dopo di ché vengono automaticamente cancellate insieme ai dati dei profili dei clienti non attivi.
I clienti possono salvare i dati personali dei loro impiegati nell’applicazione affinché non debbano registrarli nuovamente per ogni notificazione. Questi dati rimangono nell’applicazione fintantoché il profilo è attivo.
Art. 9 Dati del settore degli stranieri
Dal 1° settembre 2017 l’operato del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non si fonda più sulla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), bensì sulla legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121).
Con l’entrata in vigore della LAIn il 1° settembre 2017, il SIC può consultare il SIMIC non soltanto allo scopo di esaminare le misure di respingimento ma anche per identificare le per-