Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine

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N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395

– cerchia famigliare ristretta (cpv. 5 e 6): la cerchia famigliare è ristretta ai congiunti stretti del rifugiato. Per i motivi di cui al capoverso 1 lettera a, la cerchia famigliare è estesa ai congiunti stretti del coniuge del rifugiato.

I capoversi 2 e 3 disciplinano la procedura da seguire: la domanda deve essere depositata presso l’autorità cantonale competente al più tardi sei settimane prima del viaggio previsto. Scaduto questo termine, l’autorizzazione di viaggio potrà essere rilasciata dalla SEM soltanto per i motivi elencati al capoverso 1 lettera a in ragione del loro carattere imprevedibile e non per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b. La competente autorità verifica che la domanda sia debitamente motivata prima di trasmetterla alla SEM. È libera di aggiungervi una sua valutazione della verosimiglianza dei fatti addotti dal richiedente e, sulla base di questi, dell’esistenza di un motivo grave che giustifichi il rilascio di un’autorizzazione di viaggio.

Art. 12 Effetti giuridici

Il capoverso 3 è completato nel senso che il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto e non solo, come finora, nello Stato di origine o di provenienza.

Art. 14 Procedura di rilascio di un documento di viaggio

Il capoverso 3 è oggetto di un adeguamento redazionale. In futuro l’autorità cantonale non registrerà più i dati nell’ISR bensì direttamente nel SIMIC.

Al capoverso 6, il rinvio all’allegato 1 ODV è sostituito con il rinvio all’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC, dato che l’allegato 1 ODV viene ora integrato nell’ordinanza SIMIC.

Il capoverso 9 costituisce una norma di carattere puramente dichiaratorio. Rinvia all’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC, in cui sono determinati la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati.

Art. 16 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali per i documenti di viaggio

Il capoverso 5 prevede che nel quadro dell’esame di una domanda di rilascio di un documento di viaggio l’autorità cantonale competente possa esigere il rilevamento dei dati biometrici prima della scadenza del termine previsto di cinque anni al fine di determinare e garantire l’identità di un straniero. La determinazione e garanzia dell’identità dello straniero costituiscono condizioni obbligatorie per il rilascio di un documento di viaggio.

Art. 17 Annullamento e distruzione di documenti di viaggio

Il capoverso 1 prevede che i documenti di viaggio restituiti siano innanzitutto resi inservibili. In futuro i documenti resi inservibili non saranno più conservati nell’incarto-N dato che in seno alla SEM gli atti saranno gestiti in forma elettronica. Per questo motivo la nuova disposizione prevede che i documenti resi inservibili dovranno successivamente essere distrutti, in analogia a quanto previsto per i documenti per cittadini svizzeri.

Il capoverso 2 prevede tuttavia un’eccezione. Il documento di viaggio reso inservibile può essere riconsegnato su richiesta al titolare o, se questi è deceduto, ai suoi congiunti.

Art. 28 Sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio

Questo articolo è abrogato dato che il rinvio all’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC relativamente alla consultazione e al trattamento dei dati è stato integrato nell’articolo 14 capoverso 9 ODV.