Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine
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N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395
Conformemente a quanto previsto dal nuovo articolo 4 capoverso 1 lettera e LSISA, i collaboratori della SEM competenti in materia di perizie linguistiche potranno disporre nel SIMIC delle registrazioni sonore effettuate durante le procedure d’asilo, attualmente ancora su supporto fisico. Ciò permetterà loro anche di accedervi più rapidamente.
Allegato 1a (Catalogo dei dati SIMIC utilizzati nel quadro del rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno)
A causa della prevista soppressione del sistema ISR, i dati che vi figurano e gli accessi previsti saranno ripresi nel SIMIC.
L’allegato 1a elenca i dati del SIMIC che servono al rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno e disciplina i livelli di accesso e autorizzazione al trattamento di questi dati. Si tratta in particolare del tipo di documento di viaggio, della sua data di rilascio, della sua durata di validità, del suo numero e dell’autorità rilasciante.
4.6 Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ingresso
In seguito alla soppressione del sistema ISR, i dati relativi ai documenti di viaggio saranno registrati nel SIMIC. L’ingresso dell’ODV deve pertanto fare riferimento alla delega legislativa prevista all’articolo 7 capoverso 4 LSISA.
Art. 9a Autorizzazione di viaggiare per rifugiati
I rifugiati riconosciuti non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato di origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che il divieto non sia rispettato, la SEM può, mediante una decisione di portata generale, disporre nei confronti di tutti i rifugiati di un determinato Stato un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare di transito e limitrofi (cfr. art. 59c cpv. 1 LStrI).
Visto il carattere generale del divieto, il legislatore ha previsto la possibilità di autorizzare ciononostante un simile viaggio se è giustificato da motivi gravi (cfr. art. 59c cpv. 2 LStrI).
Per evitare che il rifugiato al quale è stata concessa un’autorizzazione a viaggiare in un altro Stato si rechi ugualmente nel suo Stato di origine o di provenienza, è stato previsto un certo numero di misure di sicurezza:
– motivi limitati (cpv. 1): oltre alla malattia e all’infortunio gravi di un congiunto o il suo decesso (lett. a), sono considerati motivi gravi le occasioni importanti che servono a mantenere le relazioni famigliari (lett. b), in particolare la nascita di un bambino e il matrimonio di un congiunto. Sono segnatamente escluse le semplici visite e le vacanze. La prassi rimarrà severa anche nel caso delle occasioni famigliari: le visite per un compleanno, ad esempio, non saranno autorizzate. Questo disciplinamento s’ispira alla prassi attuale seguita nei casi di sospensione del divieto di entrata in Svizzera (Istruzioni della SEM sulla LStrI, capitolo 8.10.1.4);
– onere della prova (cpv. 2): incombe al rifugiato provare la necessità di un viaggio in uno Stato che gli sarebbe in linea di principio vietato. Si tratta, da un lato, di tenere conto dei sospetti che hanno indotto a pronunciare un divieto di portata generale di recarsi in un determinato Stato e, dall’altro, di non rendere impossibile qualsiasi viaggio e tenere conto dei casi individuali;
– durata limitata (cpv. 4): la durata del viaggio deve essere stabilita in funzione del motivo del viaggio e non può superare i 30 giorni;