Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine
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N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395
Il capoverso 5 stabilisce le categorie di persone per le quali possono essere sistematicamente rilevati e registrati in AFIS dati biometrici (impronte digitali e fotografie):
– lettera a: in determinati Stati sussiste un elevato potenziale di abuso nell’ambito dei documenti di viaggio in ragione della esigua sicurezza dei documenti. È ad esempio possibile assumere una nuova identità, farla registrare nel registro dello stato civile e con il documento dello stato civile farsi rilasciare un passaporto;
– lettera b: in determinati Stati sussiste un elevato potenziale di abuso nell’ambito del ricongiungimento familiare (p. es. perché i registri dello stato civile non sono affidabili e le relazioni di parentela tra i singoli membri della famiglia non sono chiari);
– lettera c: riprende quanto previsto dall’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204).
4.2 Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
Art. 12 Sistema d’informazione eRetour
Il capoverso 1 elenca le categorie di dati personali che i terzi incaricati sono autorizzati a trattare nel sistema eRetour nel quadro del loro mandato. La SEM e le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno possono infatti delegare determinati compiti a terzi (art. 109i LStrI).
Il capoverso 2 si riferisce all’elenco dei dati nonché ai diritti e ai livelli di accesso che figurano nella tabella dell’allegato 2 (cfr. il commento all’allegato 2 qui di seguito).
Il capoverso 3 concerne il regolamento di trattamento della banca dati eRetour e in particolare la verbalizzazione dei trattamenti automatizzati di dati ai sensi dell’articolo 10
dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11) nonché le misure da adottare ai fini della sicurezza dei dati.
Il capoverso 4 stabilisce la durata (10 anni dopo l’esecuzione del rinvio o dell’espulsione) e i fini (controllo e statistica) della conservazione dei dati nel sistema eRetour. Dopo tale scadenza e fatto salvo un valore archivistico, i dati sono eliminati definitivamente.
Allegato 2 (Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione eRetour)
I. Dati di base
I dati di base sono costituiti da dati relativi all’identità generale della persona da rinviare. Un capitolo è riservato ai dati biometrici (fotografie e impronte digitali). In caso di possesso di un documento d’identità possono essere trattati anche i relativi dati come pure i dati su un’espulsione (penale o no) oppure connessi con le carcerazioni amministrative o penali che permettono di sapere se una persona doveva essere incarcerata nonché la data della fine prevista della carcerazione. Ciò consente di gestire il ritorno in cognizione del luogo in cui si trova l’interessato e della data a partire dalla quale può essere organizzata la partenza. Gli altri dati di base, infine, sono necessari per preparare la partenza.
II. Trattamento delle domande
Le autorità responsabili per l’organizzazione del ritorno devono registrare la loro domanda di aiuto al ritorno nel sistema. La maggior parte dei dati compresi in questo capitolo servono a gestire la procedura di domanda (workflow), fornendo in particolare indicazioni sulle persone che hanno registrato o trattato le domande, lo stato di queste ultime in tempo reale o gli ante-