Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine
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N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395
ranno più obbligati a rimborsare le spese, ad eccezione di quelli di categorie con salari minimi obbligatori (contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale [CCL estesi] o contratti di lavoro normali [CCL] ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]).
Un limite di 24 mesi è stato respinto in quanto riguarderebbe soltanto circa l’un per cento dei lavoratori distaccati. L’obiettivo di ridurre i costi connessi al distaccamento si raggiunge meglio con un limite di 12 mesi che con uno di 24 mesi. Anche il fatto che gli stranieri che soggiornano in Svizzera per oltre 12 mesi fanno parte della popolazione residente permanente e che pertanto il loro centro d’interesse esistenziale si è presumibilmente spostato in Svizzera costituisce un argomento contrario a un limite di 24 mesi. I rimborsi delle spese che i lavoratori distaccati ricevono dal datore di lavoro dopo un soggiorno ininterrotto superiore a 12 mesi non possono essere ragionevolmente considerati rimborsi di spese risultanti dal distaccamento.
Al fine di minimizzare i possibili abusi occorre vincolare la limitazione al soggiorno ininterrotto di 12 mesi.
Capoverso 2
Con l’introduzione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e l’adozione delle misure di accompagnamento, i CCL estesi hanno assunto maggiore importanza. Tendenzialmente sono presenti piuttosto in rami con un livello salariale minore in cui sussiste in linea di massima un certo rischio di dumping salariale. Di norma questo tipo di contratti di lavoro non interessa professioni altamente qualificate o funzioni di quadro. L’esperienza di questi ultimi anni ha mostrato che nei rami professionali con un livello salariale basso per le quali il datore di lavoro deve garantire un salario minimo in ragione di un CCL esteso o di un CCL con salario minimo ai sensi dell’articolo 360a CO non vi sono praticamente distaccamenti o prestazioni di servizi transfrontalieri di più di 12 mesi. È dunque giustificato prevedere una deroga concernente la limitazione dell’obbligo di rimborsare le spese imperniata sulle misure di accompagnamento.
Nei rami con CCL estesi o CCL con salari minimi ai sensi dell’articolo 360a CO il numero di lavoratori distaccati in Svizzera è superiore alla media, anche se per lo più nel quadro di impieghi di breve durata4. Ciononostante, i lavoratori distaccati di questi rami hanno un bisogno di protezione particolare in ragione dei salari e delle qualifiche tendenzialmente più bassi5. Occorre pertanto escludere una limitazione dell’obbligo di rimborso allorquando si tratta di lavoratori distaccati ai quali il datore di lavoro deve garantire un salario minimo in ragione di un CCL esteso o di un CCL con salario minimo ai sensi dell’articolo 360a CO. In tal modo si soddisfa anche la richiesta di tenere conto di situazioni speciali formulata nel quadro della consultazione relativa alla modifica di legge.
Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l’identità
Al capoverso 1bissono aggiunti due casi (lett. f e g) in cui, in caso di sospetto, possono essere rilevati e registrati per confronto nel sistema AFIS i dati biometrici (impronte digitali e fotografie) del richiedente.
4 Nel 2018 sono stati distaccati in Svizzera 30 835 lavoratori del settore edilizio nel quadro della procedura di notifica. Si aggiungono 822 lavoratori distaccati dall’UE/AELS con un permesso non contingentato ai sensi dell’art. 19a cpv. 2 OASA, i cosiddetti «permessi da 120 giorni», nei settori dell’edilizia e delle installazioni nell’edilizia.
5 Nel 2018 sono stati rilasciati 68 permessi contingentati di soggiorno di breve durata per lavoratori distaccati dall’UE/AELS (art. 19a cpv. 1 OASA) nei settori dell’edilizia, delle installazioni nell’edilizia e della metallurgia, ai quali è presumibilmente applicabile un CCL dichiarato d’obbligatorietà generale. Si aggiungono 164 permessi di dimora e di soggiorno di breve durata non contingentati in questi settori nel quadro di un accordo di prestazione, inclusi i lavoratori indipendenti.