Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine
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N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395
1 Situazione iniziale
Il 14 dicembre 2018 il Parlamento ha adottato la modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il cui termine referendario è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2019 (FF 2018 6655). Nel quadro della modifica sono state adeguate alcune procedure e create le basi legali necessarie per l’accesso, la conservazione e la comunicazione dei dati, al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nazionali e internazionali del diritto e della prassi nel settore della migrazione e garantire una prassi uniforme e conforme agli impegni della Svizzera.
La modifica entrerà in vigore in modo scaglionato. Le disposizioni che non esigono modifiche d’ordinanza o le cui modifiche d’ordinanza non richiedono una procedura di consultazione entreranno in vigore il 1° giugno 2019.
La maggior parte delle altre disposizioni entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2020. Concernono l’obbligo dei datori di lavoro di rimborsare le spese in relazione al soggiorno dei lavoratori distaccati in Svizzera, il divieto per i rifugiati di viaggiare nel loro Stato di origine o di provenienza, la possibilità per la SEM di pronunciare divieti di viaggiare in altri Stati e il nuovo sistema volto ad attuare i ritorni e la videosorveglianza. La relativa procedura di consultazione durerà dal 1° maggio al 22 agosto 2019.
Le modifiche concernono l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OA-SA; RS 142.201), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), l’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1; RS 142.311), l’ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512), l’ordinanza SIMIC (RS 142.513), l’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5) e l’ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist; RS 823.201).
2 Punti essenziali del progetto
Le modifiche apportate alle diverse ordinanze si fondano sulle seguenti disposizioni della LStrI, della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA; RS 142.51) e della legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20).
– L’obbligo per il datore di lavoro di rimborsare le spese in relazione al soggiorno in Svizzera dei lavoratori distaccati (art 22 LStrI e art. 2 LDist). Nell’OASA e nell’ODist la durata di questo obbligo è limitata a 12 mesi.
– La SEM può emanare una decisione di portata generale che vieta ai rifugiati di un determinato Stato di recarsi in altri Stati, mantenendo però la possibilità di autorizzare un simile viaggio per motivi gravi (art. 59c LStrI). In assenza di autorizzazione, il viaggio in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto comporta la revoca dell’asilo (art. 63 cpv. 2 lett. b LAsi). Nell’ODV si tratta di esplicitare la nozione di «motivi gravi» elencando in modo esaustivo i casi in cui la SEM potrebbe autorizzare un viaggio.
– Nel contesto dell’esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, il rilevamento di dati biometrici può essere sistematico per determinate categorie di persone (art. 102 LStrI). Le categorie sono determinate nell’OASA.