Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395
sone al fine di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rientranti nella sfera di competenza del SIC conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0), della LStrI o della LAsi, dato che la riserva della minaccia della sicurezza interna o esterna è menzionata più volte nelle suddette tre leggi.
Per questi motivi occorre adeguare l’articolo 9 lettera n.
Art. 10 Dati del settore dell’asilo
Si confronti il commento all’articolo 9 dell’ordinanza SIMIC.
Per i suddetti motivi occorre adeguare l’articolo 10 lettera k.
Art. 15a Comunicazione di dati biometrici
L’abrogazione di questo articolo corrisponde alla soppressione dell’articolo 7a capoverso 5 LSISA, che prevedeva un elenco di casi molto restrittivo in materia di assistenza amministrativa. L'abrogazione consentirà di comunicare i dati biometrici nel quadro di una domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei criteri fissati all’articolo 19 della legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1), come è già il caso per quanto riguarda altri dati sensibili.
Art. 18 Archiviazione, cancellazione e limitazione dell’accesso
L’aggiunta di una lettera h al capoverso 4 è una conseguenza della soppressione
dell’articolo 29 ODV.
Allegato 1 (Catalogo dei dati SIMIC)
Immagine del viso, impronte digitali e firma (cap. I. 1.)
Conformemente ai nuovi articoli 4 capoverso 1 lettera abise 7a LSISA, i dati biometrici non sono più riservati al rilascio di un permesso di soggiorno biometrico ma concernono i settori del diritto degli stranieri e dell’asilo. Sono stati spostati nell’allegato 1 al fine di figurare nel capitolo comprendente i dati di base relativi all’identità della persona. Gli accessi a questi dati si fondano sul nuovo articolo 7a LSISA.
Dati sulla carcerazione (cap. VI. 2. e.)
L’articolo 15a OEAE disciplina i dati che le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM nel quadro del rilevamento dei dati nel settore delle misure coercitive di cui agli articoli 73 e 75-78 LStrI. Dal 1° marzo 2019 vanno comunicati alla SEM anche il luogo della carcerazione e la sua durata (art. 15a cpv. 1 lett. g e h P-OEAE; terzo pacchetto relativo all’attuazione della revisione della legge sull’asilo – velocizzazione delle procedure d’asilo). Il nuovo sistema d’informazione eRetour rileverà tutti i dati della procedura di ritorno e di partenza, tra cui anche il luogo della carcerazione e la sua durata, affinché la SEM possa calcolare correttamente i costi della partenza.
Menomazioni, protesi o impianti (cap. VI. 3. c.)
L’annotazione di eventuali menomazioni, protesi o impianti del richiedente può essere iscritta sul documento di viaggio o registrata nel SIMIC, come previsto dal nuovo articolo 4 capoverso 1 lettera g LSISA. In effetti, l’annotazione deve essere ripresa dall’attuale sistema ISR, che sarà soppresso e i cui dati saranno registrati nel SIMIC.
Registrazioni sonore (cap. VI. 3. d.)