Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine

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N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395

sone al fine di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rientranti nella sfera di competenza del SIC conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0), della LStrI o della LAsi, dato che la riserva della minaccia della sicurezza interna o esterna è menzionata più volte nelle suddette tre leggi.

Per questi motivi occorre adeguare l’articolo 9 lettera n.

Art. 10 Dati del settore dell’asilo

Si confronti il commento all’articolo 9 dell’ordinanza SIMIC.

Per i suddetti motivi occorre adeguare l’articolo 10 lettera k.

Art. 15a Comunicazione di dati biometrici

L’abrogazione di questo articolo corrisponde alla soppressione dell’articolo 7a capoverso 5 LSISA, che prevedeva un elenco di casi molto restrittivo in materia di assistenza amministrativa. L'abrogazione consentirà di comunicare i dati biometrici nel quadro di una domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei criteri fissati all’articolo 19 della legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1), come è già il caso per quanto riguarda altri dati sensibili.

Art. 18 Archiviazione, cancellazione e limitazione dell’accesso

L’aggiunta di una lettera h al capoverso 4 è una conseguenza della soppressione

dell’articolo 29 ODV.

Allegato 1 (Catalogo dei dati SIMIC)

Immagine del viso, impronte digitali e firma (cap. I. 1.)

Conformemente ai nuovi articoli 4 capoverso 1 lettera abise 7a LSISA, i dati biometrici non sono più riservati al rilascio di un permesso di soggiorno biometrico ma concernono i settori del diritto degli stranieri e dell’asilo. Sono stati spostati nell’allegato 1 al fine di figurare nel capitolo comprendente i dati di base relativi all’identità della persona. Gli accessi a questi dati si fondano sul nuovo articolo 7a LSISA.

Dati sulla carcerazione (cap. VI. 2. e.)

L’articolo 15a OEAE disciplina i dati che le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM nel quadro del rilevamento dei dati nel settore delle misure coercitive di cui agli articoli 73 e 75-78 LStrI. Dal 1° marzo 2019 vanno comunicati alla SEM anche il luogo della carcerazione e la sua durata (art. 15a cpv. 1 lett. g e h P-OEAE; terzo pacchetto relativo all’attuazione della revisione della legge sull’asilo – velocizzazione delle procedure d’asilo). Il nuovo sistema d’informazione eRetour rileverà tutti i dati della procedura di ritorno e di partenza, tra cui anche il luogo della carcerazione e la sua durata, affinché la SEM possa calcolare correttamente i costi della partenza.

Menomazioni, protesi o impianti (cap. VI. 3. c.)

L’annotazione di eventuali menomazioni, protesi o impianti del richiedente può essere iscritta sul documento di viaggio o registrata nel SIMIC, come previsto dal nuovo articolo 4 capoverso 1 lettera g LSISA. In effetti, l’annotazione deve essere ripresa dall’attuale sistema ISR, che sarà soppresso e i cui dati saranno registrati nel SIMIC.

Registrazioni sonore (cap. VI. 3. d.)