Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 25 pagine
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Secondo il Cantone LU la definizione di valutazione dei rischi deve essere spiegata. Inoltre, gli impianti indispensabili non devono essere designati dal Cantone, ma dai fornitori di acqua nella zona di approvvigionamento nell’ambito di una pianificazione regionale dell’approvvigionamento idrico.
Per il Cantone OW è importante disciplinare in maniera chiara la suddivisione dei compiti tra i Cantoni, i fornitori di acqua come servizi di approvvigionamento primari e i Comuni come servizi di approvvigionamento secondari. Nell’ottica di una chiara suddivisione dei ruoli i Cantoni devono elaborare un piano che consenta un corretto coordinamento degli interventi per gestire una situazione di penuria. Il Cantone chiede di armonizzare e modificare le disposizioni sul progetto di digitalizzazione a livello federale. Inoltre, è imperativo non perdere di vista il rapporto costi-benefici. Prima di prescrivere la digitalizzazione i Cantoni devono essere consultati.
Il Cantone SH propone di designare non solo gli impianti indispensabili, ma anche le risorse indispensabili. A tal fine occorre approntare bilanci idrici regionali. Il capoverso 2 deve essere ampliato con «impianti e risorse idriche indispensabili». Inoltre occorre definire che cosa si intenda.
Il Cantone SO chiede di aggiungere che i dati concernenti la portata e la qualità devono essere rilevati dai Comuni e messi a disposizione del Cantone. L’elenco deve essere completato nel seguente modo:
g. delimitazione di zone di protezione minime per le risorse idriche d’emergenza;
h. integrazione delle risorse idriche d’emergenza nel piano di controllo autonomo dei servizi di approvvigionamento idrico o nella documentazione per le situazioni di grave penuria destinata ai Comuni che non dispongono di un servizio di approvvigionamento pubblico.
All’inventario il Cantone TI aggiunge «impianti di trattamento dell’acqua potabile».
Secondo il Cantone TG i termini utilizzati devono essere armonizzati con quelli del modello di dati «Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza» (ID 66.1) cercando di semplificare. Gli impianti indispensabili devono essere designati solo per l’approvvigionamento idrico in situazioni di grave penuria.
Il Cantone UR rileva che un’inventariazione completamente digitalizzata degli impianti di approvvigionamento idrico secondo l’articolo 4 non potrà concludersi prima del 2030 considerata la struttura eterogenea del sistema di approvvigionamento idrico nel Cantone. La Confederazione deve tenere conto di questo aspetto qualora stabilisse un termine. La creazione di un inventario completamente digitalizzato comporta un onere supplementare per i Cantoni. Secondo il Cantone UR, le circostanze suesposte rendono difficile una stima dei costi, tuttavia si attende dalla Confederazione una cospicua partecipazione ai costi per attuare questa sua prescrizione.
Secondo il Cantone ZG l’articolo deve essere completato in modo che la documentazione e i documenti di pianificazione siano redatti anche in forma cartacea e tenuti a disposizione. Devono essere disponibili anche in caso di interruzione di corrente.
La SSIGA chiede che il capoverso 2 sia completato come segue: «… impianti indispensabili, il cui mancato funzionamento può portare a una situazione di grave penuria e indebolire la resilienza». Secondo la SSIGA il livello di segretezza «confidenziale» deve essere garantito anche qualora determinati elementi dei catasti cantonali o nazionali delle condotte siano designati come «accessibili al pubblico».