Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 25 pagine

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ma andrebbe definito a livello di Confederazione. Qualora dovesse rimanere invariato il progetto di ordinanza, il Cantone chiede che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni almeno un aiuto all’esecuzione con valori di riferimento e spiegazioni concernenti le quantità minime di acqua in situazioni di grave penuria.

Il Cantone FR chiede che sia reinserito il testo «per gli animali da reddito, 60 litri per unità di bestiame grosso al giorno». Propone che la Confederazione definisca le quanità minime in funzione del fabbisogno e dello scopo di impiego. I Cantoni hanno la facoltà di specificare i valori.

Secondo il Cantone GE, il capoverso 3 potrebbe essere così precisato: «3 La quantità minima di acqua potabile necessaria …».

Il Cantone GL chiede che il calcolo tenga conto anche della popolazione residente non permanente.

I Cantoni AR, GL e TG chiedono di verificare se ai produttori di acqua minerale possa o debba essere imposto a livello di ordinanza l’obbligo di costituire riserve di acqua potabile.

Secondo il Cantone GR, all’articolo 2 capoverso 3 OAP deve essere espressamente indicato che nel calcolo della quantità di acqua potabile necessaria globalmente sono considerati gli abitanti non permanenti nelle località turistiche nonché il bestiame e le persone bisognose di cure e incapaci di muoversi.

Il Cantone LU chiede che sia mantenuto l’articolo in vigore concernente le quantità minime. I Cantoni possono prescrivere che siano messe a disposizione quantità supplementari di acqua potabile. In proposito auspica che in situazioni di penuria il Cantone possa dichiarare provvisoriamente pubbliche anche sorgenti private.

Il Cantone OW chiede di completare il capoverso 1 b numero 1 con «... in una qualità adatta agli alimenti conformemente alla legge sulle derrate alimentari».

Il Cantone SH auspicherebbe l’elaborazione, da parte della Confederazione e di concerto con i Cantoni, di una direttiva [concernente le quantità minime] su cui basarsi per agevolare la definizione della quantità di acqua potabile e ottenere una certa armonizzazione tra i Cantoni.

Il Cantone SO chiede un’unità di dottrina a livello nazionale con la prescrizione, da parte della Confederazione, di quantità minime unitarie per tutti i Cantoni. Il capoverso 2 può essere tralasciato e sostituito inserendo nel capoverso 1: «I Cantoni hanno la facoltà di mettere a disposizione quantità di acqua potabile superiori alle quantità minime».

Il Cantone SG chiede di stralciare «il più possibile» nel capoverso 1a sostituendolo con «copertura mediante le scorte d’emergenza private». Se viene meno l’approvvigionamento regolare di acqua potabile manca anche l’acqua da utilizzare per spegnere incendi. Questo punto deve essere aggiunto nell’atto normativo, inserendo nel capoverso 2: «e disciplinano l’erogazione di acqua utilizzata per spegnere incendi non prelevata dalla rete idrica».

Il Cantone TG ritiene che un sistema di approvvigionamento idrico dovrebbe essere in grado, anche in caso di blackout, di erogare acqua potabile attraverso la rete. In un caso simile 4 litri non sono tuttavia sufficienti poiché i serbatoi si svuotano, lasciando entrare aria nella rete di distribuzione. Aumenta così notevolmente il rischio di rottura delle condotte.