Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 25 pagine

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Il Cantone GL chiede di aggiungere al capoverso 2 quanto segue: «I servizi di approvvigionamento e i servizi incaricati dell’evacuazione e depurazione delle acque possono essere imprese pubbliche e private.»

Il Cantone GR auspica che la nozione di «situazione di grave penuria» sia concretizzata sulla base di potenziali scenari e che venga definita quella di «acqua potabile».

Il Cantone OW chiede di riformulare il capoverso 1 come segue: «La presente ordinanza disciplina i provvedimenti volti a evitare situazioni di grave penuria di acqua potabile e a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria».

Il Cantone SO auspica che sia definita la nozione di «situazione di penuria» e propone quanto segue: «Una situazione di penuria si verifica se il normale approvvigionamento di acqua potabile è compromesso, limitato o impedito». Fondamentalmente si chiede inoltre se il titolo dell’ordinanza sia appropriato, poiché l’ordinanza contiene disposizioni da osservare generalmente (nella quotidianità) e non solo in situazioni di grave penuria. Secondo il Cantone, dal rapporto esplicativo non emerge con chiarezza come debbano essere coinvolti i fornitori privati di acqua potabile.

Il Cantone SG propone di stralciare quanto segue al capoverso 2: «…e ai servizi incaricati dell’evacuazione e depurazione delle acque, nella misura in cui possano mettere in pericolo l’approvvigionamento di acqua potabile».

Il Cantone TI propone di modificare il capoverso 2 come segue: «La presente ordinanza si applica ai servizi di approvvigionamento di utilità pubblica definiti dal Cantone…».

Art. 2 Quantità minime

Il Cantone AG raccomanda che sia opportunamente specificata la qualità dell’acqua per l’approvvigionamento a scopi alimentari. Propone inoltre che i Cantoni stabiliscano insieme ai fornitori di acqua la quantità di acqua potabile da mettere a disposizione. L’organizzazione dell’approvvigionamento di acqua potabile nelle diverse fasi di una situazione di grave penuria dovrebbe essere stabilita in un nuovo articolo.

Il Cantone AR propone di modificare l’articolo in modo che il compito di informare la popolazione incomba alle organizzazioni di intervento e non agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico (come menzionato all’art. 8). Per agevolare la definizione delle quantità minime e ottenere una certa armonizzazione tra i Cantoni, il Cantone AR auspicherebbe l’elaborazione da parte della Confederazione, di concerto con i Cantoni, di una direttiva che funga da base di riferimento.

I Cantoni AR, GL e TG chiedono di verificare se ai produttori di acqua minerale possa o debba essere imposto a livello di ordinanza l’obbligo di costituire riserve di acqua potabile.

Secondo il Cantone BL, nell’ordinanza dovrebbero essere definite quantità minime anche per ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e istituti per disabili. A suo avviso è poco appropriato che ogni Cantone definisca una propria quantità minima per gli istituti di cura. Nella vigente ordinanza sono ancora contenute indicazioni in proposito (art. 4 cpv. 1 lett. c). In merito al capoverso 3: nella versione tedesca andrebbe corretto «aktuell verfügbaren Daten» con «aktuellen Daten».

Il Cantone BE ritiene che la riduzione delle quantità minime rappresenti un peggioramento rispetto allo stato attuale. Il disciplinamento delle quantità minime di acqua non dovrebbe essere lasciato ai Cantoni,