Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 25 pagine
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La SSIGA chiede di inserire un nuovo capoverso nell’articolo 4: «I Cantoni elaborano un piano in cui stabiliscono la suddivisione dei compiti tra Cantone, organizzazione di gestione delle crisi, Comuni e fornitori di acqua per affrontare una situazione di penuria. Garantiscono il coordinamento tra gli attori per fronteggiare la situazione di penuria».
Il PS attribuisce una notevole importanza alla prevista creazione e gestione di un inventario digitale e delle cartine digitali. Il conseguente onere supplementare per i Cantoni, i Comuni e la Confederazione non può essere un argomento per procrastinare i lavori su questo inventario oppure non uniformare le serie di dati e i formati di dati come previsto. Anche in questo inventario deve essere attribuita un’importanza fondamentale agli aspetti qualitativi. La popolazione si attende che l’acqua potabile sia di qualità eccellente ed è molto suscettibile alle notizie diffuse dai media di falle nel dispositivo dell’acqua potabile.
L’usic accoglie con favore il fatto che i Cantoni siano obbligati a creare un inventario digitale per gli oggetti rilevanti ai fini di garantire l’approvvigionamento di acqua potabile (cpv. 1) e, su questa base, a elaborare cartine digitali (cpv. 4). Approva altresì la loro classificazione come confidenziali (cpv. 5). Per sfruttare al meglio le sinergie con altre basi di dati (p.es. catasto delle condotte) per la pianificazione e la realizzazione di progetti di costruzione occorre provvedere affinché i dati rilevanti siano resi pubblici. Nell’attuazione bisognerebbe eventualmente distinguere tra geodati, integrati nei piani accessibili al pubblico, e metadati, che conterrebbero tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza, classificate come confidenziali. Occorre inoltre far sì che i dati siano rilevati e presentati nel modo più unitario possibile per tutti i Cantoni.
Art. 5 Depositi e acquisto di materiali
Secondo il Cantone AR sarebbe opportuno evitare di obbligare il Cantone a gestire depositi regionali. Il Cantone deve essere obbligato a sostenere i servizi di approvvigionamento idrico con i propri mezzi, segnatamente la protezione civile.
Il Cantone GE propone di modificare la formulazione come segue: «Se le quantità minime fissate secondo l’articolo 2 non possono essere garantite altrimenti, i Cantoni provvedono a procurare il materiale necessario tra cui: tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione di acqua».
Il Cantone LU suggerisce una «formulazione potestativa», ossia il Cantone può provvedere alla gestione di depositi. Occorre invece evitare di sancire un obbligo generalizzato di creazione di depositi da parte del Cantone.
Il Cantone SH suggerisce di modificare l’articolo come segue (riguarda solo la versione tedesca): «die Kantone sorgen für...» invece di «die Kantone betreiben...».
Secondo il Cantone SO il titolo dell’articolo dovrebbe essere «Logistica e acquisto di materiale», rinunciando a «Depositi». Nel Cantone SO la protezione civile è responsabile dell’acquisto, del deposito e dell’impiego del materiale. Il Cantone chiede di modificare l’articolo come segue: «Se le quantità minime di cui all’articolo 2 non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono all’acquisto di materiale pesante come...».
Secondo il Cantone SG l’organizzazione dell'acquisto del materiale incombe ai Cantoni. Di conseguenza chiede di modificare il titolo e il testo dell’articolo come segue: «Art. 5 Acquisto di