Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 25 pagine
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Secondo il Cantone AG gli equipaggiamenti per il trattamento e la disinfezione dell’acqua non possono essere attribuiti al materiale di riserva e di riparazione, pertanto propone di completare l’articolo come segue: «Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono affinché sia disponibile il materiale necessario a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria, segnatamente il materiale di riserva e di riparazione nonché il materiale occorrente per il trattamento e la disinfezione dell’acqua potabile».
Tra il materiale che gli esercenti degli impianti di approvvigionamento di acqua potabile devono tenere a disposizione sono menzionati i prodotti di decontaminazione. Secondo ewb e WVRB AG non è chiaro che tipo di contaminazioni si intenda e chi o che cosa sia da decontaminare. Ritengono quindi che la disposizione debba essere chiarita o precisata a livello di ordinanza o, almeno, nel rapporto esplicativo.
Art. 12 Provvedimenti edili, d’esercizio e organizzativi
Il Cantone AG suggerisce alcune precisazioni nel capoverso 2 lettere a, b, e c.
Secondo il Cantone BL il contenuto del capoverso 2 lettera a deve essere armonizzato con quello dell’articolo 4 capoverso 3. Nei casi in cui le condotte non possano più essere utilizzate per l’erogazione di acqua potabile, i Comuni con i loro stati maggiori hanno l’obbligo di garantire l’approvvigionamento di acqua potabile nell’ambito delle loro competenze. Inoltre, l’obbligo degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera a è in contraddizione con l’articolo 4 capoverso 3, secondo cui il Cantone designa i Comuni che devono garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Occorre eliminare questa contraddizione e i contenuti delle due disposizioni devono essere armonizzati. In caso di guasto della rete di distribuzione, gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico devono impiegare tutte le loro risorse per ripristinare al più presto l’approvvigionamento idrico attraverso la rete. La fornitura di acqua potabile in recipienti e l’organizzazione della distribuzione a persone e strutture che vanno a prelevarla autonomamente non incombono agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico, bensì sono di competenza dei Comuni con i loro stati maggiori e il sostegno delle organizzazioni della protezione civile.
Il Cantone BL chiede di riformulare il capoverso 2 lettera c in «i territori da approvvigionare connessi dispongano di due luoghi idrologicamente indipendenti per l’approvvigionamento di acqua».
Il Cantone BE è del parere che sia necessaria un’ulteriore disposizione concernente l’intesa e il coordinamento con i servizi di pronto intervento per garantire l’efficienza degli interventi. Il Cantone propone pertanto di aggiungere la lettera f con il seguente tenore: «i servizi di pronto intervento interessati da un evento siano opportunamente coinvolti nella pianificazione e siano garantiti il coordinamento e l’istruzione o l’informazione dei servizi di pronto intervento da parte degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico».
Il Cantone FR auspica che l’articolo 13 dell’ordinanza vigente (Dispensa e congedo del servizio attivo) sia reintrodotto.
Secondo il Cantone GE non è sempre possibile designare un’alternativa per la captazione delle acque, quindi l’articolo dovrebbe essere leggermente modificato nel seguente modo: «gli impianti indispensabili dispongano, nella misura del possibile, almeno di un’ulteriore fonte indipendente di approvvigionamento dal punto di vista idrologico».
I Cantoni AR, GL, GR, SZ e SH desiderano sostituire «gli impianti indispensabili dispongano» con «la zona di approvvigionamento disponga». I Cantoni AR e SH chiedono di sostituire «un’ulteriore fonte