Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 25 pagine
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nelle situazioni d’emergenza, sia garantito l’approvvigionamento di acqua potabile alle imprese prive di sistemi indipendenti dalla rete idrica. Di conseguenza la comunicazione tra l’Amministrazione e il mondo economico è molto importante. Secondo scienceindustries, nell’ordinanza dovrebbe essere inserito anche che i Cantoni tengano un inventario delle imprese che producono beni d’importanza vitale e dipendono dall’approvvigionamento di acqua potabile per gli impianti di estinzione.
Il PS giudica insufficienti i 4 litri per persona e al giorno previsti dal quarto giorno, poiché la quantità di acqua potabile pulita è inadeguata a rispondere, per esempio, alle esigenze igieniche. Considerando il crescente pericolo di epidemie, che potrebbero colpire contemporaneamente diversi Cantoni, le quantità minime devono essere lasciate invariate rispetto all’ordinanza tuttora in vigore. Tra l’altro, alle economie domestiche dovrà essere messa a disposizione una quantità minima di 15 litri per persona e al giorno a partire dal sesto giorno.
4.2 Sezione 2: Compiti dei Cantoni
Art. 3 Principio
Il Cantone GE propone di modificare l’articolo come segue: «... l’approvvigionamento delle quantità minime di acqua potabile… » e «Per adempiere i loro compiti possono collaborare con le autorità dei territori limitrofi».
Il Cantone TG auspica che sia aggiunto quanto segue: «I Cantoni dovrebbero essere obbligati a emanare piani direttori per l’approvvigionamento idrico vincolanti per le autorità e a creare piani di utilizzazione delle risorse idriche. Dovrebbe essere compito dei Cantoni rilevare le basi necessarie, definire le priorità nella gestione delle risorse idriche e garantire meglio l’approvvigionamento creando ridondanza e interconnessione intelligente».
Il Cantone ZH chiede di aggiungere quanto segue: «I Cantoni creano all’occorrenza le necessarie basi per la pianificazione con le quali è possibile creare ridondanze e un’interconnessione utile della pianificazione comunale e regionale dell’approvvigionamento idrico».
L’Associazione dei Comuni Svizzeri condivide l’attribuzione della responsabilità e la definizione dei compiti dei Cantoni conformemente agli articoli 3–6 e 14.
Art. 4 Preparativi
Il Cantone AG auspica che «indispensabili» sia sostituito da «importanti». Chiede che i Cantoni, in collaborazione con i Comuni, designino i fornitori di acqua che, singolarmente o insieme con altri esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico, devono garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria in una determinata zona di approvvigionamento. Per il Cantone AG l’onere della digitalizzazione prevista nell’ordinanza riveduta non è giustificato rispetto ai vantaggi che possono derivarne.
Secondo il Cantone AR non è chiaro che cosa si debba intendere per «impianti indispensabili» e a quale momento di una situazione di grave penuria si riferisca la valutazione dei rischi. Propone che i Cantoni designino non solo gli impianti indispensabili, ma anche le risorse indispensabili, poiché a livello svizzero l’80 per cento circa dell’acqua potabile deriva da falde freatiche. L’articolo 4 capoverso 2 deve essere