Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 25 pagine
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dunque precisato (p. es. ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b OAP). «Impianti indispensabili» deve essere ampliato con «impianti e risorse idriche indispensabili». Inoltre occorre definire che cosa si intenda. Per esempio: «impianti e risorse idriche indispensabili» sono gli impianti e le risorse idriche, per esempio le falde freatiche, che, in caso di interruzione dell’erogazione di acqua, potrebbero causare una situazione di grave penuria.
Secondo il Cantone non è chiaro se per cartina digitale si debba continuare a intendere una cartina separata con un proprio modello di dati oppure se debbano essere eliminate le numerose sovrapposizioni con altri modelli di dati secondo il modello di geodati minimo. Il catasto delle condotte e l’inventario digitale previsto dall’OAP sono da unificare.
Secondo il Cantone BL, in una situazione di penuria sono rilevanti soltanto le captazioni non alimentate dalla rete idrica o alimentate da una rete separata. Le altre captazioni non devono essere contenute nell’inventario, dove devono figurare unicamente le trivellazioni di prospezione acquifera sviluppate come stazioni di misurazione delle falde freatiche (tubi piezometri). Il fatto che i Cantoni designino i Comuni che devono garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria è in contraddizione con la sezione 3, dove tale compito è espressamente attribuito non ai Comuni, ma agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico. Il Cantone chiede di verificare questo punto.
Il Cantone BE mette in discussione l’opportunità di un inventario, se le captazioni vengono alimentate da servizi pubblici di approvvigionamento idrico, dal momento che in caso di limitato e/o interrotto approvvigionamento di rete le captazioni in questione non portano acqua.
La nozione di «impianti indispensabili» non è utilizzata in modo unitario secondo il Cantone BE. Sono intesi da un lato gli impianti che devono funzionare sia durante i periodi di esercizio normali sia nelle situazioni di grave penuria, quando altri impianti non sono più funzionanti (cfr. commento all’art. 4 cpv. 2), dall’altro le captazioni che possono comportare situazioni di grave penuria in caso di guasto (cfr. commento all’art. 8 cpv. 1). I termini utilizzati devono essere chiariti in modo inequivocabile prevedendo eventualmente ulteriori spiegazioni nell’aiuto all’esecuzione.
I Cantoni AR, BE, FR, GL, GR, TG, SH, SO e SG si chiedono se l’inventario sia da classificare come confidenziale, dal momento che i catasti delle condotte sono pubblici. È necessario eliminare le contraddizioni oppure stralciare il capoverso 5.
Il Cantone FR propone quanto segue: «Le cartine digitali devono essere classificate come confidenziali secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni». Il Cantone propone di completare l’elenco degli impianti indispensabili con le risorse indispensabili (e i pozzi) per l’approvvigionamento di acqua potabile, che rappresentano ancora l’80 per cento dell’acqua potabile in Svizzera.
Il Cantone GE propone di modificare l’articolo come segue: «1 I Cantoni dispongono di un inventario digitale aggiornato… », la lettera c dovrebbe essere completata con «le captazioni in falda con le loro zone di protezione e le sorgenti» e il capoverso 3 con «3 Designano i Comuni o i servizi pubblici che devono garantire… ».
Il Cantone GR precisa che, secondo il rapporto esplicativo, per impianti indispensabili si intendono le captazioni che possono comportare situazioni di grave penuria in caso di guasto (cfr. commento all’articolo 8 capoverso 1 OAP). Questa definizione manca nel testo dell’ordinanza. Il Cantone chiede pertanto di definire la nozione di «impianti indispensabili».