Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 18 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSISpo

Eccetto che per questo principio attualmente non si hanno disposizioni di attuazione. Per motivi di trasparenza e per soddisfare le esigenze di una moderna legislazione sulla concessione di sussidi si devono prevedere per legge i presupposti che danno diritti ai sussidi, la procedura e le basi per il calcolo dei contributi.

Dal punto di vista dei contenuti la regolamentazione continua a rifarsi in larga misura alla prassi che si è andata consolidando dall’entrata in vigore della LPSpo, che concentra l’attenzione essenzialmente sul perfezionamento. La formazione primaria dei docenti d’educazione fisica presso le alte scuole pedagogiche e le università non viene pertanto sostenuta direttamente.

Articolo 54a capoverso1: il successo della formazione e del perfezionamento presuppone che siano disponibili o vengano rielaborati piani programmatici e materiale didattico. È anche necessario valutare le offerte di formazione e perfezionamento. Il sostegno pertanto non si limita allo svolgimento di appuntamenti formativi isolati.

Articolo 54a capoverso 2: il sostegno della formazione e del perfezionamento deve comprendere non soltanto l’insegnamento nella scuola obbligatoria, ma anche, ad esempio, l’educazione fisica nelle superiori e nelle scuole professionali.

Articolo 54a capoverso 3: si devono sostenere soltanto misure di rilievo almeno per una regione linguistica. Ad esempio un coaching o un appuntamento formativo destinato ai docenti di una determinata scuola non sono ricompresi nella norma.

L’articolo 54b capoverso 2 vuole garantire che le misure richieste vengano co finanziate dai Cantoni nel quadro della loro sovranità in materia di formazione. Per i progetti proposti da istituzioni cantonali, come ad esempio le alte scuole pedagogiche ciò si può presumere come scontato. Per le richieste presentate da istituzioni private invece, l’UFSPO prima di decidere chiede il parere di una direzione cantonale dell’educazione o della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Articolo 54c capoverso 3: un progetto acquista particolare significato quando si raggiungono il maggior numero possibile di docenti d’educazione fisica nel maggior numero possibile di Cantoni. È interesse della Confederazione che in tutte le scuole a completamento dell’educazione fisica obbligatoria si svolga un’ora d’attività fisica quotidiana. I progetti di perfezionamento che servono al raggiungimento di tale obiettivo devono ricevere pertanto particolare sostegno.

Art. 65 Ordinamento disciplinare alla SUFSM

In passato si è verificato che in occasione di blocchi formativi di più giorni tenutisi fuori della sede di Macolin alcuni studenti si siano fatti purtroppo notare per il comportamento poco decoroso durante il tempo libero. Tale comportamento ha messo in cattiva luce la SUFSM ed è riuscito a intaccarne il buon nome. Tali modi di fare in futuro devono poter essere perseguiti disciplinarmente al pari di quanto si fa in caso di ripetuti comportamenti maleducati e irrispettosi nel quadro delle lezioni.

Art. 70a Monitoraggio

Da molti anni l’osservatorio per lo sport (OsSpo) è un’entità fissa nello sport svizzero,che si rifà alla concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera del 30 novembre del 2000 in cui alla conseguenza 8 si precisa: «Le Conseil fédéral entend être tenu régulièrement au courant de l’évolution du sport. Il prévoit de mettre sur pied un «observatoire» afin d’en cerner suffisamment tôt les développements tant positifs que négatifs. Il conviendra de remédier aux éventuels dérapages et abus avec le concours des partenaires concernés. Il confie au DDPS le soin de prendre les mesures nécessaires à cet effet.» Da allora questo osservatorio si è costantemente evoluto e non costituisce più soltanto uno strumento di resoconto per il Consiglio federale.