Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 18 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSISpo
Art. 22 cpv. 6 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S
Come conseguenza dell’adattamento dell’articolo 6 e dell’abrogazione dell’articolo 7 deve essere abrogato anche il capoverso 6 dell’articolo 22.
Art. 27a Contributi alle federazioni nazionali per le loro prestazioni alla for-
mazione dei quadri G+S
Capoversi 1 - 3: il combinato disposto degli articoli 4 della legge sulla promozione dello sport (LPSpo) e dell’articolo 41 dell’OPSpo prevede che alle federazioni sportive nazionali siano versati contributi destinati fra l’altro alla formazione di allenatori e di elaborare i programmi di promozione delle giovani leve. In applicazione di tale disposizione si sostengono le federazioni sportive nazionali per quanto fanno nel campo della formazione di base. In questa formazione curata della federazione rientra anche quella dei quadri G+S, incluso lo sviluppo di strutture di formazione, l’ingaggio di responsabili della formazione e l’elaborazione di media didattici. Questa procedura mostra però due punti deboli: da un lato le associazioni giovanili non possono essere sostenute ai sensi di tale disposizione sebbene apportino le relative prestazioni perché esse non sono considerate federazioni sportive ai sensi dell’articolo 4 della LPSpo. Dall’altro mancano a livello di ordinanza indicazioni dettagliate sui presupposti del diritto e sulla determinazione dei contributi per poter concedere contributi della stessa natura a destinatari diversi. Si propone pertanto una nuova regolamentazione.
L’articolo 11 della LPSpo, che costituisce la base per i contributi nel settore di G+S, prevede come oggetto dei contributi la formazione dei quadri. Esso costituisce pertanto anche la base per l’attribuzione di contributi per il lavoro delle federazioni nel campo della formazione di base per i quadri G+S. Con l’articolo 27 dell’OPSpo si prevede ora che in futuro i contributi potranno essere versati su questa base. I criteri materiali per la concessione e il calcolo dei contributi (cfr. articolo 51 e allegato 8 OPPSpo) corrispondono in gran parte a quelli che sono stati applicati finora: si versano contributi se e nei limiti in cui le federazioni garantiscano prestazioni necessarie affinché si possano svolgere formazione e perfezionamento dei quadri G+S moderne ed efficaci. In particolare la federazione deve stabilire sulla base delle proprie dimensioni e della propria struttura uno o più responsabili della formazione necessari per garantire fra l’altro che:
• all’interno della federazione e delle associazioni affiliate possano essere reclutati e formati un numero sufficiente di monitori G+S;
• i concetti di base e i modelli dell’UFSPO in materia di formazione vengano riportati nella relativa disciplina sportiva G+S, siano ripresi nei documenti didattici della disciplina e possano essere attuati nella formazione;
• gli organizzatori di offerte G+S ad essa affiliati, valutare costantemente le offerte della formazione dei quadri G+S della propria disciplina sportiva e curare l’ulteriore sviluppo della disciplina sportiva G+S.
La novità è che in futuro anche le associazioni giovanili possono ricevere le relative prestazioni e saranno per quanto riguarda ciò parificate alle federazioni sportive. Si dovrà ad ogni modo considerare che con questo sostegno alle associazioni giovanili si mette in discussione la loro pretesa a ricevere aiuti finanziari ai sensi della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG). L’articolo 6 capoverso 2 della LPAG prevede infatti esplicitamente che per le attività che danno diritto a prestazioni ai sensi della LPSpo non sono concessi aiuti finanziari in virtù della LPAG. Per evitare possibili doppi contributi, in futuro si deve prestare particolare attenzione a tale circostanza prima della concessione dei contributi.
Come prestazioni computabili si considerano di regola il 50% degli emolumenti che le federazioni corrispondono ai responsabili della formazione che svolgono effettivamente tali compiti. Si devono inoltre prevedere contributi massimi e minimi a seconda della federazione. Con il