Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 18 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSISpo
Art. 8 cpv 1 lett. f Gruppi di utenti
Il sistema di concessione di contributi in Gioventù + Sport prevedere attualmente 6 cosiddetti gruppi di utenti (GU) Al GU 6 possono essere riportate discipline sportive che hanno limitata importanza a causa del ridotto numero di praticanti. Una disciplina sportiva ha scarsa importanza ai sensi dell’articolo 47 OPPSpo se viene praticata da meno dell’uno per mille dei partecipanti a G+S.L’UFSPO deve potere stabilire i contributi per lo svolgimento di offerte in queste discipline sportive nel singolo caso concreto e senza dover applicare le regole altrimenti valide in materia di contributi previste all’allegato 3. L’UFSPO fino ad ora non ha fatto uso della possibilità di attribuire una disciplina sportiva al GU 6, sebbene per discipline come salto con gli sci o tavola a vela i presupposti sarebbero esauditi. Una regolamentazione straordinaria per queste discipline sportive comporterebbe però un ulteriore impegno per tutti i soggetti interessati (UFSPO, autorità cantonale competente, federazione interessata e organizzatore locale) cui non corrisponde un effettivo vantaggio né dal punto di vista finanziario né da quello della promozione dello sport.
In futuro si dovrebbe pertanto rinunciare alla disposizione relativa al GU 6. Piuttosto, se una disciplina sportiva G+S perde effettivamente importanza o mancano le strutture federali necessarie alla pratica si dovrebbe cancellare la disciplina stessa dalla lista di cui all’allegato 1 dell’OPPSpo.
Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline sportive G+S e i gruppi di utenti
La suddivisione delle discipline sportive in varie specialità introdotta dalla vigente legge sulla promozione dello sport del 2012 non si è rivelata adeguata nella pratica. Da un lato di regola le specialità sono trattate come discipline sportive autonome, come avviene ad esempio negli sport natatori, dall’altro ci sono altre discipline sportive in cui pur se non ci è stata una suddivisione in specialità, la formazione e i riconoscimenti sono di fatto diversi. Ciò vale in particolare per il ciclismo, con le specialità rampichino, BMX, ciclismo su strada etc. Per questo motivi in futuro si vuole rinunciare alla suddivisone delle discipline sportive G+S in specialità. Di conseguenze si cancella il concetto di «specialità» nei capoversi 3 e 4.
Art. 10 Requisiti per gli organizzatori delle offerte G+S
La disposizione corrisponde per quel che riguarda i contenuti all’attuale articolo 10. Questo è stato completato prevedendo che l’organizzatore debba farsi registrare presso l’USPO, prima di poter svolgere un corso o un campo G+S.
Art. 10a Registrazione come organizzatore
La procedura per l’ammissione di singole organizzazioni quali organizzatori di corsi e campi G+S attualmente è regolato nelle basi legali solo in modo marginale. In particolare non si dice chi prende la decisione di ammissione (Confederazione o Cantone) e qual è l’oggetto della decisione di ammissione. L’ammissione di un’organizzazione viene stabilita per lo più nel quadro di un’azione concreta che consiste nel permettere l’accesso alla BDNS, cosa che consente all’organizzazione di amministrare le proprie offerte G+S. In futuro la decisione dell’UFSPO dovrebbe essere emanata sotto forma di decisione impugnabile. Con essa si attribuisce all’organizzazione l’autorizzazione a organizzare e amministrare nella BDNS corsi e campi di un determinato gruppo di utenti. Oltre a ciò le si attribuisce un’istanza di autorizzazione e di controllo (di regola il Cantone). La decisione prevede inoltre un dovere di annunciare i cambiamenti giuridicamente rilevanti dei dati che riguardano l’organizzazione, come ad esempio statuti, membri del comitato, conto da usare per i pagamenti e coach G+S.