Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 18 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSISpo
lettera a: il costoper la pratica delle attività motoristiche e aeronautiche è in contraddizione con l’obiettivo di G+S per cui uno sport deve essere accessibile tutti i bambini e giovani. Contemporaneamente non è neanche possibile svolgere tali attività in un gruppo formato, per cui manca un altro elemento di G+S ovvero la coesione sociale. Infine anche gli aspetti ecologici e i rischi nel campo della sicurezza sono contro l’ammissione di questi sport.
lettera b: garantire l’integrità fisica e la buona salute di bambini e giovani non è conciliabile con attività che hanno come obiettivo l’atterramento dell’avversario. Sport di combattimento che mirano a colpire direttamente e a mettere fuori combattimento l’avversario con colpi,
calci, spinte etc. sono in contraddizione con G+S e non possono essere ammessi. Diversa la situazione per quel che riguarda altri sport di combattimento (a seconda della sensibilità linguistica detti anche arti marziali) in cui si mette al centro non l’effetto sull’avversario, ma piuttosto l’esecuzione e la valutazione del movimento eseguito dall’atleta. In altre parole, l’obiettivo di questo sport e delle competizioni non è colpire l’avversario con la massima forza possibile, ma eseguire «correttamente» il movimento e colpire l’avversario solo in parti del corpo protette o innocue. Con un’adeguata regolamentazione questi sport possono essere adatti a bambini e giovani e quindi ammessi fra le discipline sportive G+S. In questi sport regolamentati bambini e giovani vivono in allenamento un approccio con il partner improntato a autocontrollo, rispetto, empatia e senso di responsabilità.
Dato che in molti dojo si praticano anche sport di combattimento che prevedono l’atterramento dell’avversario, agli organizzatori che offrono attività G+S si chiede di fare una netta distinzione. Un impegno in tal senso viene applicato già nella disciplina sportiva karate. Gli organizzatori di offerte G+S devono impegnarsi pertanto nella loro attività con i giovani e le giovani leve (bambini e giovani fino a 20 anni) a non svolgere allenamenti e partecipare a competizioni in cui sia ammesso l’atterramento dell’avversario o si tengono cosiddette prove di rottura. Le federazioni degli sport di combattimento si impegnano inoltre a inserire nei propri statuti e regolamenti il divieto di atterramento dell’avversario.
lettera c: anche le attività a rischio non sono conciliabili con la cura dell’integrità fisica e della salute di bambini e giovani. Per la definizione delle attività a rischio è decisiva la normativa sulle attività a rischio. Fra di esse rientrano in particolare canyoning, river rafting, discese in acque vive e bungee-jumping. In queste attività si sono avuti ripetutamente incidenti gravi. Pertanto in via di principio non si vuole esporre bambini e giovani a tali rischi.
Excursus sulla relazione fra G+S e la regolamentazione della legislazione sulle attività a rischio: La legge federale concernete l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio1 riguarda esclusivamente chi offre a titolo commerciale attività a rischio e le guide alpine. Le attività G+S invece sono svolte regolarmente sotto la guida di un monitore nel quadro di una società sportiva e a livello benevolo, per cui non ricadono nell’ambito di applicazione. Di conseguenza gli organizzatori di attività G+S e i loro monitori sono dispensati ad esempio dalla stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale. È comunque compito di una società sportiva coscienziosa fare in modo che i propri monitori siano adeguatamente assicurati per i rischi di responsabilità civile causati dalle attività svolte nella società (fra cui le attività G+S della società stessa).
Capoverso 3: diversamente a quanto previsto nel diritto attuale non esiste più l’ammissione provvisoria come disciplina G+S. Si preferisce consentire al DDPS di ammettere nuove discipline sportive G+S con una modifica dell’ordinanza. L’UFSPO segue attentamente i nuovi sviluppi nel mercato dello sport e presenta al dipartimento, spontaneamente o su richiesta delle federazioni interessate, la richiesta di modifica dell’ordinanza, a condizione che siano soddisfatti i criteri d’ammissione.
Art. 7 Domanda per l’ammissione di una disciplina sportiva
Con la nuova formulazione dell’articolo 6, l’articolo 7 diviene obsoleto e può essere abrogato.
1 SR 935.91.