Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 18 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSISpo

3.2 Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) Art. 3 Discipline sportive

Capoverso 1bis: come conseguenza dell’eliminazione della suddivisione delle discipline sportive in specialità si cancellano i concetti «specialità» e «specifico della specialità» negli articoli 12, 27, 28, 40 e 43 come pure negli allegati.

Art. 28 Perfezionamento

Capoversi 1 e 2: La formazione dei monitori G+S avviene facendo riferimento ai gruppi di destinatari «bambini» e «giovani». Per mantenere valido il riconoscimento di monitore si devono frequentare a ritmo biennale moduli di perfezionamento specifici per i gruppi di destinatari. Soprattutto per chi ha il riconoscimento per ambedue i gruppi il dovere di perfezionamento si rivela impegnativo in termini di tempo. Dato che i monitori G+S quasi sempre svolgono la propria attività a titolo benevolo si deve semplificare il perfezionamento obbligatorio. Si pensa pertanto di fare in modo che chi frequenta un modulo di perfezionamento prolunga il riconoscimento in tutte le discipline sportive G+S in cui è riconosciuto. Ciò a prescindere dal gruppo di destinatari o dal fatto che si tratti di discipline sportive del gruppo A o B. Se un monitore G+S ad esempio dispone di riconoscimenti nelle discipline sportive calcio (gruppo di destinatari bambini), nuoto e alpinismo, frequentando un modulo di perfezionamento di nuoto prolunga tutti i riconoscimenti finora ottenuti, inclusi quelli scaduti da non oltre quattro anni.

Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 dell’OPPSpo l’organizzatore di un modulo di perfezionamento stabilisce quali riconoscimenti costituiscano il presupposto per la partecipazione al modulo stesso.

Spesso i monitori G+S dispongono di un riconoscimento in più di una disciplina sportiva G+S. Pertanto non solo la frequenza di un modulo di perfezionamento, ma anche l’ottenimento di un nuovo riconoscimento di monitori G+S in un’altra disciplina sportiva prolungano i riconoscimenti finora acquisiti.

Art. 40 cpv. 2 Formazione

La rinuncia a un perfezionamento specifico per un gruppo di destinatari deve valere anche nella formazione per gli esperti.

Art. 45 cpv. 4 Contributi per i campi G+S

In data 7 dicembre 2017 il Tribunale federale (sentenza 2C_206/2016) ha stabilito che per lo svolgimento di escursioni e campi obbligatori le scuole possono pretendere tal tutore legale un contributo alle spese di massimo 10 – 16 franchi al giorno. In tal modo il Tribunale federale ha sconfessato la pratica in atto in numerosi distretti scolastici che richiedono come contributo alle spese per l’organizzazione di escursioni e campi obbligatori cifre ben superiori. Sulla base della decisione del Tribunale federale, il consigliere nazionale Duri Campell ha presentato un postulato (18.3053) in cui chiede al Consiglio federale di predisporre un rapporto per mostrare quali possibilità ci siano nel quadro del programma G+S per sostenere maggiormente i campi di sport scolastico obbligatori (campi estivi e soprattutto campi di sport sulla neve). Il 7 giugno 2018 il consiglio nazionale ha approvato il postulato.

Il vigente articolo 45 capoverso 4 dell’OPPSpo consente di raddoppiare i contributi per i campi scolastici di sport sulla neve a condizione che siano svolti secondo le direttive di G+S e che i settori turistico ed economico prendano misure per la promozione degli stessi. Questo ultimo presupposto viene nel frattempo soddisfatto tramite le attività dell’associazione