Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 18 pagine

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Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSISpo

2.2 Promozione dello sport e dell’attività fisica in generale

La Confederazione si impegna in vario modo nella promozione dello sport e dell’attività fisica. La legge sulla promozione dello sport contiene all’articolo 3 una norma fondamentale per il suo impegno in questo ambito come pure per il versamento di aiuti finanziari. Tale norma per la sua formulazione aperta consente di sostenere i più diversi programmi, progetti o intenti. Nei casi in cui tale promozione si rivela regolare o è rivolta a destinatari specifici – per soddisfare il principio della determinatezza – deve essere concretizzata in una disposizione di legge. La Giornata svizzera dello sport scolastico ha una lunga tradizione e ad essa viene attribuita grande importanza in quanto rappresenta l’interfaccia fra l’educazione fisica scolastica e la pratica sportiva facoltativa di bambini e giovani. Con un contributo regolare da parte della Confederazione si intende garantire tale appuntamento anche in futuro.

2.3 Formazione e perfezionamento dei docenti di sport

L’articolo 13 della legge sulla promozione dello sport apre la strada alla possibilità di sostenere la formazione e il perfezionamento dei docenti di educazione fisica. Finora non ci sono state disposizioni di attuazione della norma. Ora le relative norme di dettaglio dovrebbero essere concretizzate nell’ordinanza sulla promozione dello sport sulla base delle esperienze pratiche fatte negli ultimi anni.

2.4 Altri punti

 Nel settore della Scuola universitaria federale dello sport SUFSM, alla luce di accadi-

menti negativi registratisi in passato, si dovrebbe ampliare il diritto disciplinare nei confronti degli studenti.

 Si deve chiarire l’uso degli impianti sportivi dell’UFSPO da parte di terzi, in particolare

federazioni e società sportive, scuole o altre istituzioni della formazione, e la distinzione fra di essi e chi li usa per fini commerciali.

 I compiti di controllo dell’«Osservatorio sport e movimento Svizzera» devono essere re-

golati con norme di legge e l’indicazione di un’istituzione adatta allo svolgimento di tali compiti - analogamente alla determinazione di un’istituzione adatta quale agenzia nazionale antidoping – deve essere delegata al DDPS.

 Considerato il costante contatto con il pubblico (fra l’altro studenti, atleti in allenamento,

partecipanti ai corsi nei centri sportivi di Macolin e di Tenero) si sente il crescente bisogno di riconoscere i collaboratori. Allo scopo le normali uniformi di servizio non sono indicate né per la rappresentanza nell’ambito della promozione dello sport né come equipaggiamento di docenti e monitori per la pratica sportiva. L’UFSPO deve pertanto poter acquistare un proprio assortimento di vestiti e equipaggiamento ed elaborare le relative direttive.

 Se all’UFSPO si vuole organizzare, svolgere e fatturare in modo efficiente corsi di for-

mazione, campi di allenamento e manifestazioni della scuola universitaria, è necessario che i vari sistemi utilizzati in questo ambito possano scambiarsi i dati necessari. Uno scambio automatico delle informazioni però è ammissibile soltanto se ci sono le basi legali allo scopo. Tali basi attualmente mancano e devono pertanto essere create.