Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 18 pagine
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Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSISpo
Allegato 5 Indennità per guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S)
Come conseguenza dell’abolizione della suddivisone delle discipline sportive in specialità vengono riformulate le attività che comportano un’indennità per guide alpine.
Allegato 6 Indennità per attività G+S con partecipanti disabili
Si vedano le spiegazioni a proposito dell’articolo 49 dell’OPPSpo.
Allegato 7 Contributi per la formazione dei quadri G+S
Numeri 2.2 e 3.2: si vedano le spiegazioni a proposito dell’articolo 28 capoverso 4 OPSpo (consegna di buoni viaggio per recarsi gratuitamente ai corsi di formazione e perfezionamento).
Allegato 8 Contributi per lo sviluppo della formazione dei quadri che consi-
deri le specificità della disciplina sportiva
Si vedano le spiegazioni a proposito dell’articolo 27a OPSpo.
3.3 Ordinanza dell’UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO)
Nel quadro dell’O-G+S-UFSPO si procede agli adattamenti che si sono resi necessari in seguito alle modifiche apportate all’OPSpo e all’OPPSpo.
Si tratta in particolare di adattamenti conseguenti alla nuova forma della lista delle discipline sportivee alla rinuncia alla suddivisione in specialità. Di concerto è necessario adeguare la lista con la ripartizione delle discipline sportive nei diversi gruppi di utenti e la lista con le formazioni necessarie per dirigere una determinata attività G+S. Si devono parimenti adattare tutte le disposizioni che contengono riferimenti a specialità o a determinate discipline sportive che hanno subito modifiche.
A livello di O-G+S-UFSPO si deve inoltre poter comprendere la rinuncia a perfezionamenti specifici per i diversi gruppi di destinatari.
3.4 Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) Art. 4a Scambio automatico con altri sistemi d’informazione
Se si scambiano informazioni fra diversi sistemi d’informazione in cui si elaborano dati personali si rende necessaria una base legale. Ai fini della fatturazione degli emolumenti, dell’aggiornamento degli indirizzi, dell’attribuzione dell’uso di impianti e infrastrutture ai singoli utenti, i sistemi centrali di trattamenti dati dell’UFSPO devono poter essere collegati alla banca dati centrale degli indirizzi (lettera a), al sistema di informazione contabile (lettera b) e al sistema d’informazione per la gestione degli impianti (lettera c). Tale scambio d’informazioni non riguarda alcun dato personale degno di protezione. Per consentire lo scambio è dunque sufficiente una base legale a livello di ordinanza.