Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 27 pagine
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beneficia nuovamente della protezione dello Stato d’origine o di provenienza. Secondo UNHCR se l’ammissione provvisoria si estinguesse nonostante il persistere della necessità di protezione internazionale, le persone interessate correrebbero il rischio di essere trasferite nello Stato d’origine o di provenienza, il che violerebbe il diritto in materia di rifugiati (art. 33 Convenzione sullo statuto dei rifugiati, art. 25 cpv. 2 Cost.) e il principio del non respingimento sancito dai diritti umani (art. 3 CEDU, art. 25 cpv. 3 Cost.) e di conseguenza anche il diritto internazionale cogente.
VD chiede che l’articolo 84 capoverso 4 lettere a, d ed e, consideri la situazione delle persone che si sono recate nel territorio di un altro Stato europeo senza autorizzazione e che tornano in Svizzera volontariamente o a causa di un trasferimento, in particolare alla luce dell’articolo 3 capoverso 3 della direttiva europea sul rimpatrio.
Rifiuto
pvl, CFM e FPA respingono la proposta normativa sui motivi di estinzione.
Secondo pvl occorre rinunciare a una disciplina dettagliata a livello di legge per assicurare un’applicazione efficiente del diritto e propone di disciplinare i dettagli a livello di ordinanza.
CFM ritiene che la nuova normativa, secondo la quale l’ammissione provvisoria si estingue in caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza, porti a una creazione consapevole e intenzionale di sans papiers. Ciò non violerebbe unicamente la dignità umana sancita dal diritto costituzionale e internazionale, ma arrecherebbe un danno anche alla Svizzera. Secondo la giurisprudenza corrente del TAF riguardo al vigente articolo 84 capoverso 4 LStrI l’ammissione provvisoria si dovrebbe estinguere solo nel caso in cui le persone ammesse provvisoriamente, con la loro partenza volontaria e definitiva, danno a intendere che non hanno più bisogno o non fanno più richiesta della protezione della Svizzera. L’eliminazione del sintagma «partenza definitiva» nel vigente testo di legge e la sua sostituzione con i punti citati nell’articolo 26a OEAE avrebbero come conseguenza che in futuro, contrariamente a oggi, la violazione di una prescrizione di viaggio porti automaticamente all’estinzione dell’«ammissione provvisoria».
Restanti
USS, Travail.Suisse, elisa-asile, ASLP e CSAG non si esprimono in merito alle presenti regolamentazioni. USS, Travail.Suisse ed elisa-asile respingono tuttavia le previste limitazioni per i viaggi nello Stato d’origine o di partenza oppure in un altro Stato (cfr. cap. 5.4 e 5.5).
SFM precisa che, nel complesso, il suo parere non esprime una particolare posizione politica, ma che si basa su conoscenze scientifiche.
Capoverso 4bise 5
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione non si esprime esplicitamente
sulla proposta secondo la quale va precisato che l’estinzione dell’ammissione provvisoria in caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza, di permanenza non autorizzata superiore a due mesi in un altro Stato non si applica ai rifugiati ammessi provvisoriamente (cpv. 4bis). ZH chiede che l’ammissione provvisoria non si estingua nemmeno nel caso in cui un rifugiato ammesso provvisoriamente depositi una domanda d’asilo in un altro Stato, perché in virtù della procedura Dublino tale rifugiato sarebbe nuovamente trasferito in Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento, di norma, sarebbe impossibile. Di conseguenza, i Cantoni dovrebbero chiedere alla SEM di ordinare una nuova ammissione provvisoria, il che è ritenuto inopportuno.
La grande maggioranza dei partecipanti non si esprime esplicitamente nemmeno sulla proposta di modifica secondo la quale all’atto di rilasciare un permesso di dimora andrebbe valutata la