Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 27 pagine
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UDC, per contro, chiede di precisare il capoverso 3 lettera a così che la verifica della dipendenza da prestazioni sociali si basi non solo sulla situazione al momento del deposito della domanda, ma anche sull’eventualità che l’interessato possa far valere successivamente il diritto all’aiuto sociale, ad esempio perché nel Cantone di arrivo il costo della vita è più elevato.
Secondo TAF verranno a crearsi tre costellazioni determinanti ai fini del cambiamento del Cantone, ognuna delle quali potrà costituire l’oggetto di una procedura di ricorso (per la tutela dell’unità della famiglia, in caso di rischio grave per la salute o di esercizio di un’attività lucrativa in un altro Cantone), il che implicherà sicuramente un onere aggiuntivo per il tribunale.
Cambiamento di Cantone per i rifugiati ammessi provvisoriamente
SH, SO e ASM approvano espressamente la nuova regolamentazione per i rifugiati ammessi
provvisoriamente. Tuttavia, numerose organizzazioni delle altre cerchie interessate20
respingono questa modifica. Secondo OSAR e CRS (similmente anche UNHCR) per rispettare la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, l’articolo 85b capoverso 5 AP-LStrI, dovrebbe rinviare all’articolo 37 capoverso 3 LStrI e non al capoverso 2 (che si riferisce alle persone con un permesso di dimora). Secondo TAF questa regolamentazione contraddirebbe la sua giurisprudenza (cfr. DTAF 2012/2 consid. 5).
5.3. Altre osservazioni sullo statuto dell’ammissione provvisoria
La disposizione sul ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente non subisce modifiche materiali, ma va a costituire un articolo a sé stante per ragioni legate alla sistematica (art. 85c AP-LStrI). Numerose altre cerchie interessate21 e PS criticano le mancate agevolazioni nell’ambito del ricongiungimento familiare, in particolare in merito alla riduzione del termine di tre anni previsto a tal fine e all’allentamento dei criteri secondo i quali non possono essere percepite prestazioni né sociali né complementari. Anche SGB-FSS chiede che si tenga conto delle condizioni particolari della dipendenza dall’aiuto sociale di persone con una disabilità uditiva e auspica la creazione di un corrispondente disciplinamento che agevoli il ricongiungimento familiare proprio per questo gruppo di persone.
SGB-FSS chiede che le persone ammesse provvisoriamente possano beneficiare di un’offerta capillare di corsi di apprendimento del linguaggio dei segni e di quello parlato e che siano sostenute nel processo d’integrazione. Invoca inoltre, sempre per questo gruppo di persone, il diritto all’interpretariato della lingua dei segni nel quadro della formazione, della formazione continua e sul posto di lavoro.
5.4. Osservazioni sulle limitazioni per i viaggi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 59d AP-LStrI)
Approvazione La grande maggioranza dei Cantoni22, PBD, PPD, PLR, UDC, ACS, usam, CP e CDDGP
approvano le proposte limitazioni per i viaggi nello Stato d’origine o di provenienza. Alcuni partecipanti osservano che sarebbe i se le persone ammesse provvisoriamente potessero trascorrere le vacanze nello Stato d’origine, quando l’esecuzione dell’allontanamento in quel Paese non è ragionevolmente esigibile (p.es. AI, AR, GL). Il corrispondente divieto di viaggio sarebbe inoltre auspicabile in quanto rappresenterebbe un allineamento con la disciplina per i rifugiati riconosciuti (cfr. art. 59c nLStrI; p.es. AG, NE, PBD, PPD, PLR, ACS, CDDGP)
20 AvenirSocial, Caritas, GDS, FPA, dirittifondamentali.ch, map-F, feps, OSAR, solinetz, Sosf, CRS, UNHCR, voCHabular.
21 AICH, Avenir Social, Caritas, CPS, GDS, CFM, elisa-asile, FPA, SGB-FSS, dirittifondamentali.ch, HEKS, SOS, feps, OSAR, USS Sosf, CRS.
22 AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH.