Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 27 pagine

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ZH chiede di adeguare l’articolo 83 capoverso 9bisdi modo che la SEM non decida solo sull’estinzione dell’ammissione provvisoria, ma che nel contempo ordini anche l’allontanamento. Nel caso in cui sussistessero ancora ostacoli all’esecuzione, la SEM dovrebbe ordinare una nuova ammissione provvisoria. In questi casi sarebbe comunque possibile sanzionare gli interessati perlomeno con la multa (art. 120 cpv. 1 lett. h LStrI).

UCS osserva che un corrispondente automatismo potrebbe gravare in particolare sulle città.

Travail.Suisse esprime la sua incomprensione per il fatto che proprio nel momento in cui la situazione dei sans papier è criticata, la legge introduce un meccanismo che «produce» sans papier (similmente CFM). Sarebbe contraddittorio voler da un lato migliorare lo statuto dei sans papier e dall’altro produrne nuovi.

Secondo CFM questa produzione di sans papier consapevole e intenzionale non violerebbe solo la dignità umana sancita dal diritto costituzionale e internazionale, ma arrecherebbe anche un danno alla Svizzera. Comporterebbe costi aggiuntivi per lo Stato e creerebbe incertezza circa il luogo di soggiorno di tali persone, il che sarebbe tanto più grave se si tratta di autori di reato. Senza statuto giuridico tali persone beneficerebbero di minori possibilità di reinserirsi a livello sociale e si accetterebbe inoltre l’ipotesi di mettere in pericolo la società.

AICH, Caritas, HEKS, SOS, OSAR, CRS (similmente anche AsyLex e feps) ritengono

altamente problematica, sia dal punto di vista degli interessati che da quello della Svizzera, una regolamentazione che rende dipendenti dal soccorso d’emergenza delle persone che, in realtà, avrebbero diritto alla protezione (dello stesso parere CFM). Questa disciplina non permetterebbe di portare avanti le misure integrative. Sarebbe eccessivo interrompere per diversi anni le ambizioni di integrazione di queste persone come «sanzione» per essersi recati in patria senza autorizzazione. Ciò non potrebbe nemmeno essere nell’interesse della società svizzera, visto che cagionerebbe costi inutili e pregiudicherebbe il livello d’integrazione già raggiunto (similmente riguardo ai costi FPA).

Per CDI la normativa proposta rinnega anche l’obiettivo del mandato federale d’integrazione di ridurre in modo mirato la dipendenza dall’aiuto sociale con il crescere della durata di soggiorno in Svizzera.

CSP ritiene che in questo modo vengano emarginate persone per le quali occorrerebbe invece profondere uno sforzo d’integrazione. L’estinzione dell’ammissione provvisoria farebbe perdere alle persone interessate il diritto a esercitare un’attività lucrativa e li renderebbe nuovamente dipendenti da un sostegno.

Per UNHCR la sanzione proposta è preoccupante anche dal punto di vista del diritto internazionale, perché le persone che continuano ad avere bisogno della protezione internazionale resterebbero in Svizzera senza statuto fino alla scadenza del termine di tre anni. Sarebbero private dei diritti che spettano alle persone bisognose di protezione in Svizzera (diritto all’aiuto sociale, ricongiungimento familiare, integrazione nel mercato del lavoro, corsi di lingue ecc.). Sarebbe molto più opportuno chiedersi se una limitazione così forte e lunga dei diritti fondamentali non equivalga a un trattamento disumano secondo l’articolo 3 CEDU. Inoltre una simile sanzione non corrisponderebbe nemmeno all’interesse pubblico, poiché comporterebbe la sospensione dell’integrazione delle persone interessate e il possibile annullamento delle prestazioni integrative già fornite (relativamente alla formazione e la formazione continua, alla partecipazione alla vita economica nonché alla convivenza sociale). Ciò non favorirebbe né la riduzione delle spese dell’aiuto sociale né la coesione sociale. Infine, sarebbe preoccupante il fatto che per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sia stato stabilito un termine di decorrenza del divieto di concedere l’ammissione provvisoria, ovvero il loro ritorno in Svizzera (cpv. 9ter), mentre per le persone ammesse provvisoriamente no (cpv. 9bis). Questa omissione lascerebbe temere che le disposizioni relative all’estinzione dell’ammissione provvisoria e il