Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 27 pagine

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nettamente oltre agli inasprimenti chiesti dal Parlamento. Nelle sue considerazioni relative alla mozione 15.3953 «Nessun viaggio nel Paese d’origine per le persone ammesse provvisoriamente» la CIP-S aveva di fatto chiesto al Consiglio federale il mantenimento di determinate eccezioni (p.es. AICH, SOS, SBAA, OSAR, CRS; similmente HEKS).

Restanti

ASM ritiene che l’introduzione del divieto di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza rappresenti un allineamento con la disciplina analoga prevista per i rifugiati riconosciuti e fa notare che tale divieto è accolto positivamente dalla grande maggioranza delle autorità migratorie. Una di queste ultime avrebbe chiesto un’autorizzazione preliminare in caso di costrizione. Soltanto un membro riterrebbe che in determinati casi bisognerebbe permettere i viaggi nello Stato d’origine, ma a condizioni restrittive. A sostegno del parere verrebbe sostanzialmente addotta l’inesigibilità quale ostacolo all’esecuzione, la quale, per definizione, sarebbe legata alla situazione nello Stato d’origine e non al comportamento della persona interessata.

ASLP, CSAG e SFM non si esprimono esplicitamente sulla corrispondente modifica. SFM precisa che il suo parere, nel complesso, non rappresenta una specifica posizione politica, ma che è fondato su conoscenze scientifiche.

5.5. Osservazioni sulle limitazioni per i viaggi in altri Stati (art. 59e AP-LStrI)

Approvazione In linea di massima, la maggior parte dei Cantoni25, PBD, PPD, PLR, UDC, usam, CP, ASLP

e CDDGP sostengono le proposte limitazioni per i viaggi in uno Stato che non sia quello d’origine o di provenienza.

Diversi di questi partecipanti ritengono tuttavia che sia eccessivo vietare generalmente alle persone ammesse provvisoriamente di viaggiare senza prevedere deroghe per altri Stati (p.es. AG, BS, GL, SO; similmente BE, BL, JU, PLR, CDDGP). La partecipazione attiva a manifestazioni sportive o culturali all’estero, le visite familiari o i viaggi transfrontalieri nel quadro dell’iter scolastico o formativo dovrebbero tuttora essere possibili (p.es. AG, BS, GL, JU, SO, UR, ZH, PLR, CDDGP; similmente SG). Anche BL ritiene che vada mantenuto l’attuale margine decisionale per autorizzare le persone ammesse provvisoriamente a viaggiare all’estero. BE chiede una deroga per le persone ammesse provvisoriamente che esercitano un’attività lucrativa nel quadro di un contratto di lavoro stipulato con un’impresa svizzera.

JU chiede di prevedere corrispondenti deroghe anche per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione. ZH esprime un parere analogo ritenendo che i bambini e gli adolescenti debbano poter partecipare anche in futuro a viaggi scolastici all’estero.

ASLP chiede di autorizzare in casi eccezionali molto speciali i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione a recarsi in uno Stato terzo sicuro, ad esempio, per motivi politici.

UDC chiede che l’attuazione in presenza di particolari motivi personali (art. 59e cpv. 3 AP-LStrI) segua una linea molto più dura rispetto all’avamprogetto relativo all’ultima modifica dell’ODV (cfr. modifica delle ordinanze d’esecuzione norme procedurali e sistemi d’informazione).

pvl ritiene che tali modifiche siano inutili alla luce dell’attuale obbligo di autorizzazione per i viaggi all’estero (cfr. art. 9 ODV), ma non vi si oppone per rispetto delle regole equivalenti che

25 AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH.