Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

ragionevolezza del rientro non solo nello Stato di provenienza, ma anche nello Stato d’origine (cpv. 5).

5.6.2. Nessuna concessione dell’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 9bise 9terAP-

LStrI) Approvazione

Tre Cantoni32, PBD, PPD, PLR, UDC, usam e CP accolgono favorevolmente la sanzione proposta secondo la quale ai richiedenti l’asilo, alle persone ammesse provvisoriamente o bisognose di protezione che si sono recati senza autorizzazione nello Stato d’origine o di provenienza non può essere concessa l’ammissione provvisoria durante tre anni dal ritorno in Svizzera.

UDC chiede in aggiunta che il termine proposto di tre anni venga esteso ad almeno cinque.

LU ritiene che le sanzioni proposte siano necessarie per esplicare il corrispondente effetto e quindi legittime. Ciononostante occorrerebbe tenere conto del fatto che in molti casi il termine di attesa di tre anni implicherebbe che le persone interessate soggiornino in Svizzera senza statuto. Visto che non potrebbero esercitare un’attività lucrativa, tali persone finirebbero per dipendere dal soccorso d’emergenza. In questo modo verrebbe altresì arrestato il processo d’integrazione. Del resto non sarebbe nemmeno chiaro il momento dell’inizio della decorrenza di questo periodo di attesa.

VS e ACS accolgono con soddisfazione la sanzione proposta per le persone ammesse a titolo provvisorio (cpv. 9bis). VS osserva tuttavia che durante questo periodo le persone interessate resterebbero nel nostro Paese senza statuto di soggiorno, il che comporterebbe uno spostamento dell’onere dalla Confederazione ai Cantoni. Chiede quindi che la Confederazione continui ad assicurare a queste persone un’assistenza esaustiva.

Rifiuto La grande maggioranza dei Cantoni33 e delle altre cerchie interessate34, UCS e

Travail.Suisse sono sostanzialmente contrari alla proposta.

I Cantoni ritengono che la corrispondente sanzione sia insoddisfacente per tre motivi in particolare: le persone interessate resterebbero in Svizzera senza statuto di diritto in materia di stranieri, occorrerebbe interrompere le misure d’integrazione avviate e l’eventuale attività lucrativa andrebbe cessata. L’estinzione dell’ammissione provvisoria porterebbe così le persone interessate a gravare sulle strutture cantonali preposte al soccorso d’emergenza. La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza versata dalla Confederazione non basterebbe a coprire

questi costi (p.es. AG; similmente AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO,

TI, VD, CDDGP, ASM; cfr. anche cap. 5.5.1). Numerosi Cantoni, CDDGP e ASM chiedono quindi che in questi casi la Confederazione versi ai Cantoni una somma forfettaria più elevata per una durata di tre anni (p.es. AG, OW, SO, TI, ZG; similmente AI, BL).

Determinati Cantoni, CDDGP e ASM propongono come sanzione alternativa per le persone ammesse provvisoriamente che si sono recate nello Stato d’origine o di provenienza senza autorizzazione, di estendere (p. es. di 5 anni) il termine per l’eventuale concessione dell’ammissione provvisoria (p.es. AG, GL, JU, SO, TI, UR, ZG; adeguamento dell’art. 84 cpv. 5 LStrI).

32 AR, TG, SZ.

33 AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, ZH.

34 AICH, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CPS, GDS, EFS, CFM, FPA, dirittifondamentali.ch, HEKS, CDI, CDDGP, SOS, SBAA, feps, OSAR, SKF, Sosf, CRS, UNHCR, ASM.