Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 27 pagine
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conseguente inizio del termine di decorrenza del divieto di rilasciarne una nuova si applichino anche alle persone che non sono ancora tornate in Svizzera. Nel singolo caso, il divieto di tornare in Svizzera potrebbe anche equivalere alla violazione del principio del non respingimento.
AvenirSocial, GDS, grundrecht.ch, OSAR, Sosf ritengono che la sanzione proposta sia oltretutto anche sproporzionata (anche SBAA), visto che la maggior parte di queste persone resterebbe in Svizzera durevolmente.
Per AsyLex il proposto divieto di concedere l’ammissione provvisoria durante tre anni è estremamente problematico per le persone che sono tornate in Svizzera e hanno bisogno dello statuto di protezione a causa delle mutate circostanze nel Paese d’origine.
Numerose altre cerchie interessate deplorano inoltre che l’avamprogetto non precisi come assicurare ai rifugiati riconosciuti i diritti derivanti dalla Convenzione sui rifugiati. Questa contraddizione porterebbe sicuramente a incertezze e a difficoltà nella prassi (AICH, Caritas, HEKS, OSAR, UNHCR; similmente feps). Per UNHCR queste persone sarebbero poste dinanzi a sfide insormontabili in vista delle misure di promozione previste dall’Agenda Integrazione (p. es. accesso all’offerta formativa e al mercato del lavoro).
Secondo FPA la normativa proposta sarebbe molto più restrittiva del mandato parlamentare. Inoltre già oggi l’estinzione dell’ammissione provvisoria non sarebbe dovuta alla malignità o al calcolo delle persone interessate, ma semplicemente al fatto che queste ultime ignorano le conseguenze ad esempio di un viaggio senza autorizzazione. In questi casi sarebbe quindi urtante rifiutare alle persone manifestamente bisognose di protezione la concessione di una nuova ammissione provvisoria. Le persone interessate verrebbero praticamente private per tre anni della possibilità di partecipare alla vita sociale ed economica. Inoltre, la normativa proposta violerebbe l’articolo 8 CEDU.
ASM osserva che il capitolo relativo alle ripercussioni sulle finanze dei Cantoni del rapporto esplicativo (cap. 3.2.2), non fa alcuna menzione dell’onere finanziario aggiuntivo o dei trasferimenti dei costi. Sarebbe inoltre errata anche l’analisi della neutralità dei costi per i Cantoni nel lungo termine. Il rapporto non tematizzerebbe nemmeno le conseguenze finanziarie sui Cantoni legate ai figli in età scolastica di una persona ammessa provvisoriamente che ha perso lo statuto a causa di un viaggio non autorizzato. ASM ricorda inoltre che, nel caso in cui si decida di mantenere la sanzione dell’estinzione dell’ammissione provvisoria, le autorità migratorie chiederanno alla Confederazione di versare ai Cantoni una somma forfettaria per il soccorso d’emergenza più elevata per tre anni. La maggior parte dei suoi membri propone come sanzione alternativa di prorogare il termine (p. es. di cinque anni) entro il quale è possibile rilasciare un permesso di dimora secondo l’articolo 84 capoverso 5 LStrI. Questa sanzione non avrebbe effetti finanziari negativi sui Cantoni e gli interessati potrebbero continuare a esercitare un’attività lucrativa. La maggior parte delle autorità migratorie, pur ritenendo che l’effetto deterrente di questa sanzione sia minore a quello dell’estinzione dell’ammissione provvisoria, preferirebbe questa variante, la quale farebbe riferimento del resto anche ai motivi di estinzione di cui all’articolo 84 capoverso 4 lettere a e d AP-LStrI.
TAF ritiene che il proposto periodo di divieto potrebbe avere come conseguenza un aumento dei ricorsi. Verrebbero così create decisioni di fatto non attuabili, visto che le persone bisognose di protezione non potrebbero comunque essere allontanate, il che appare problematico sul piano dello Stato di diritto.
Restanti
pvl, PES, PS, USS, ASLP e CSAG non si esprimono esplicitamente sulla disciplina proposta. PES, PS, USS respingono tuttavia le proposte limitazioni per i viaggi nello Stato d’origine o di