Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 27 pagine

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ZG ritiene opportuno che l’ammissione provvisoria si estingua anche in caso di viaggio senza autorizzazione in uno Stato terzo designato dalla SEM, perché così è possibile distinguere la sanzione in caso di viaggio in uno Stato che non sia quello d’origine o di provenienza.

ASM osserva che un membro, non ritenendo opportuno che l’ammissione provvisoria si estingua solo perché è presentata una domanda d’asilo, chiede di integrare il motivo di estinzione di cui all’articolo 84 capoverso 4 lettera a AP-LStrI con un periodo di assenza di due mesi.

Approvazione eccetto per il capoverso 4 lettere c e d

11 Cantoni29, PES, PS, CDDGP, ASM e la maggior parte delle altre cerchie interessate30

sostengono una regolamentazione a livello di legge, ma respingono l’estinzione dell’ammissione provvisoria in caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza (cpv. 4 lett. c AP-LStrI), in particolare a causa della nuova sanzione che prevede il divieto di rilasciare una nuova ammissione provvisoria durante tre anni dall’estinzione dell’ammissione provvisoria a causa di un viaggio nello Stato d’origine o di provenienza (cfr. art. 83 cpv. 9bisAP-LStrI e cap. 5.5.2).

AG, PES, PS, CSP, HEKS, CDI e SBAA respingono anche il motivo di estinzione dell’ammissione provvisoria dovuta alla permanenza senza autorizzazione di oltre due mesi in uno Stato diverso da quello d’origine o di provenienza (art. 84 cpv. 4 lett. d AP-LStrI). CSP ritiene che l’estinzione dell’ammissione provvisoria in caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza (lett. c) o di permanenza all’estero senza autorizzazione superiore a due mesi (lett. d) generi costi aggiuntivi visto che l’Amministrazione dovrebbe controllare queste nuove regole (p.es. indagare su motivati casi sospetti di viaggio in patria, revocare l’ammissione provvisoria). Anche le persone che prima dell’estinzione dell’ammissione provvisoria esercitavano un’attività lucrativa dovrebbero sopportare costi aggiuntivi. Sarebbe deplorevole che non sia stata effettuata una stima dei costi legati a questi nuovi compiti amministrativi.

Per quanto riguarda l’estinzione dell’ammissione provvisoria a causa di un viaggio senza autorizzazione nello Stato d’origine o di provenienza, alcuni partecipanti ritengono che non occorra legiferare, dato che già il diritto vigente prevede l’estinzione in caso di viaggio in patria senza visto di ritorno (p.es. AICH, Caritas, SOS, OSAR, CRS; e anche CSP; HEKS anche riguardo all’estinzione per una permanenza all’estero superiore a due mesi).

Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, diversi partecipanti alla consultazione31 chiedono che la legge o almeno l’ordinanza precisi la nozione di «costrizione», in presenza della quale l’ammissione provvisoria non si estingue nemmeno in caso di viaggio senza autorizzazione nello Stato d’origine o di provenienza (similmente FPA: il termine «costretto» sarebbe troppo vago). L’articolo 59d AP-LStrI dovrebbe inoltre autorizzare l’interessato a recarsi in patria anche per far visita a congiunti gravemente malati.

UNHCR ritiene che se una persona si reca nello Stato d’origine o di provenienza non significa per forza che non abbia più bisogno della protezione internazionale. Consiglia pertanto di mantenere la disciplina attuale ed esaminare le circostanze generali nel singolo caso (p.es. durata della permanenza, legami familiari e sociali o situazione economica). L’elemento determinante nel quadro dell’esame dell’estinzione dell’ammissione provvisoria dovrebbe essere il persistere della necessità di protezione della persona interessata. L’ammissione provvisoria andrebbe revocata solo se dall’esame del singolo caso emerge che la persona

29 AG, AI, BL, BS, JU, NW, OW, SH, SO, UR, VD.

30 AICH, AvenirSocial, Caritas, CPS, GDS, dirittifondamentali.ch, HEKS, CDI, CDDGP, SOS, SBAA, feps, OSAR, Sosf, CRS, ASM, UNHCR.

31 AICH, AsyLex, UCS; esprimono lo stesso parere anche Caritas, HEKS, SOS, OSAR, CRS nel caso in cui si mantenese la presente normativa.