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Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 21 pagine

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le decisioni necessarie all’esecuzione della presente legge e delle relative disposizioni esecutive.

2In particolare, le spettano i seguenti compiti e poteri:

a. decide sia d’ufficio sia in caso di controversia in merito all’accesso alla rete e alle condizioni per l’utilizzazione della rete;

Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

b. verifica sia d’ufficio sia in caso di controversia le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete, l’approvvigionamento regolato e la misurazione di conteggio; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Può disporre la riduzione delle tariffe oppure vietarne l’aumento;

Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

b. verifica sia d’ufficio sia in caso di controversia le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete e l’approvvigionamento regolato; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Può disporre la riduzione delle tariffe oppure vietarne l’aumento;

c. esamina i costi sostenuti dal responsabile dell’area di mercato e l’impiego delle sue entrate;

d. può stabilire in quale misura il responsabile dell’area di mercato può proporre prodotti di capacità ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4;

e. in caso di controversia, verifica eventuali abusi nelle condizioni dell’approvvigionamento sostitutivo, eventualmente modificandole;

f. definisce i profili di carico standard qualora il responsabile dell’area di mercato e i gestori della rete non li elaborino tempestivamente (art. 24 cpv. 4);

g. su richiesta può sospendere provvisoriamente l’applicazione di singole disposizioni della presente legge per permettere la costruzione ex novo o un ampliamento considerevole di impianti di rete e di stoccaggio di grandi dimensioni, nel caso in cui l’investimento programmato serva alla sicurezza dell’approvvigionamento e il rischio correlato all’investimento sia talmente elevato da bloccare altrimenti l’investimento.

3Sono applicabili l’articolo 22 capoversi 5 e 6 nonché l’articolo 23 LAEI.

Art. 31 Pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza

1La EnCom confronta la qualità e l’efficienza con cui i gestori di rete e gli attori responsabili dell’esecuzione dell’approvvigionamento regolato adempiono ai propri compiti di legge, e pubblica i risultati di tale confronto.

2L’UFE valuta i confronti a cadenza quinquennale in un apposito rapporto. Se gli incrementi dell’efficienza e il loro impatto sui costi di rete sono insufficienti, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo per l’introduzione di una regolazione per incentivi.