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Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 21 pagine

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a. utilizzi per altri settori commerciali informazioni sensibili di natura economica evinte dall’esercizio della rete, dall’approvvigionamento regolato o dal settore della misurazione (art. 5 cpv. 2);

Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

a. utilizzi per altri settori commerciali informazioni sensibili di natura economica evinte dall’esercizio della rete o dall’approvvigionamento regolato (art. 5 cpv. 2);

b. non esegua o esegua in modo errato la separazione contabile (art. 5 cpv. 3);

c. violi le prescrizioni in materia di messa a disposizione di dati e informazioni (art. 33 cpv. 1);

d. neghi alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisca loro indicazioni contrarie alla verità (art. 34 cpv. 1);

e. violi una prescrizione d’esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione;

f. violi una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo.

2In caso di infrazione colposa, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

3L’UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo (DPA).

4Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in sua vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 39 Disposizioni esecutive

1Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive. Prima dell’emanazione, esamina i provvedimenti volontari delle organizzazioni interessate.

2Il Consiglio federale può delegare all’UFE la competenza per l’emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

3In fase di attuazione delle disposizioni legali, i gestori di rete e il responsabile dell’area di mercato fanno riferimento alle norme dell’Unione europea e alle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.

Art. 40 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

5 RS 313.0