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Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 21 pagine

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Sezione 2: Tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili

Art. 17 Tariffe di utilizzazione delle reti di distribuzione

1I gestori della rete di distribuzione stabiliscono le tariffe per l’utilizzazione dei punti di immissione e di prelievo della propria rete. Le tariffe devono essere indipendenti dalla distanza, rispecchiare i costi di rete insorti, e possono anche prevedere un incentivo per un utilizzo efficiente del gas.

2Sulla base di queste tariffe di utilizzazione della rete, i gestori della rete di distribuzione riscuotono dagli utenti della rete il corrispettivo per l’immissione e il prelievo di gas.

3Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non può superare i costi di rete computabili del gestore della rete di distribuzione. Le differenze di copertura devono essere compensate quanto prima, entro al massimo tre anni; la EnCom può prevedere eccezioni.

Art. 18 Tariffe di utilizzazione della rete di trasporto

1Il responsabile dell’area di mercato stabilisce le tariffe di utilizzazione della rete di trasporto, compresi i prezzi minimi per la vendita all’asta dei prodotti di capacità. Le tariffe devono rispecchiare i costi di rete insorti. Il responsabile dell’area di mercato consulta previamente la EnCom e le cerchie interessate in merito al suo metodo di tariffazione.

2In base alle tariffe di utilizzazione della rete, il responsabile dell’area di mercato riscuote dagli utenti della rete il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. In caso di utilizzazione dei punti di attraversamento della frontiera, il corrispettivo risulta dalla vendita all’asta dei prodotti di capacità. Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete per l’utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione viene versato al responsabile dell’area di mercato dai gestori della rete di distribuzione.

3Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete riscosso non può superare i costi di rete computabili della rete di trasporto. Le differenze di copertura devono essere compensate quanto prima, entro al massimo tre anni; la EnCom può prevedere eccezioni. I costi di rete derivanti dal transito del gas devono essere coperti almeno in un orizzonte temporare pluriennale con le rispettive entrate della vendita all’asta.

4Il responsabile dell’area di mercato impiega le entrate derivanti dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete per coprire le proprie spese. Versa le entrate rimanenti ai gestori della rete di trasporto in funzione dei costi di rete a loro imputabili.

5Il Consiglio federale stabilisce i principi metodologici per la determinazione delle tariffe per l’utilizzazione della rete di trasporto.

Art. 19 Costi di rete computabili

1Per costi di rete computabili si intendono i costi d’esercizio e i costi di capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Non sono computabili i costi di rete fatturati individualmente, in particolare in fase di allacciamento alla rete.