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Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 21 pagine

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Capitolo 6: Gestione di dati e informazioni, assistenza amministrativa e tassa di vigilanza

Art. 32 Obblighi di pubblicazione

I gestori di rete, il responsabile dell’area di mercato e gli attori responsabili dell’esecuzione dell’approvvigionamento regolato e dell’approvvigionamento sostitutivo pubblicano i propri conti annuali e le informazioni necessarie all’utilizzazione della rete e all’approvvigionamento di gas. In particolare, l’attore interessato deve pubblicare:

a. le tariffe di utilizzazione della rete, le tariffe per la misurazione e le tariffe del gas dell’approvvigionamento regolato;

b. le condizioni dei contratti di immissione e di prelievo;

c. i prodotti di capacità offerti;

d. le capacità di rete;

e. le condizioni dei contratti dei gruppi di bilancio.

Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

Art. 33 Scambio di dati e processi informativi

1I gestori di rete e gli altri soggetti interessati mettono a disposizione reciprocamente nonché agli utenti della rete, nella qualità necessaria come pure in maniera tempestiva, gratuita e priva di discriminazioni, tutti i dati e le informazioni utili ai fini di un approvvigionamento regolare di gas. Gli altri soggetti interessati comprendono in particolare i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori di servizi di misurazione incaricati, i responsabili dei gruppi di bilancio e il responsabile dell’area di mercato.

2Il Consiglio federale disciplina la tempistica e la forma di trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni necessari.

Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

Art. 33 Scambio di dati e processi informativi

1I gestori di rete e gli altri soggetti interessati mettono a disposizione reciprocamente nonché agli utenti della rete, nella qualità necessaria come pure in maniera tempestiva, gratuita e priva di discriminazioni, tutti i dati e le informazioni utili ai fini di un approvvigionamento regolare di gas. Gli altri soggetti interessati comprendono in particolare i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori di servizi di misurazione incaricati, i responsabili dei gruppi di bilancio e il responsabile dell’area di mercato.

2Il Consiglio federale disciplina la tempistica e la forma di trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni necessari.