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Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 21 pagine
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Art. 14 Utilizzazione delle capacità della rete di trasporto
1Il responsabile dell’area di mercato gestisce le capacità della rete di trasporto.
2Per l’immissione e il prelievo in punti di attraversamento della frontiera, il responsabile dell’area di mercato stabilisce vari prodotti di capacità che proporrà agli utenti della rete tramite asta.
3Acquistando un prodotto di capacità l’utente della rete avrà diritto, in base a un contratto di immissione o prelievo, a immettere nel punto di attraversamento della frontiera o a prelevare dallo stesso determinate quantità di gas per un periodo definito.
4Se è utile ai fini di un esercizio stabile della rete o di un’utilizzazione efficiente della stessa, il responsabile dell’area di mercato può inoltre stabilire, in casi eccezionali, prodotti di capacità il cui acquisto consenta il trasferimento di gas solo in alcune parti dell’area di mercato, oppure la cui utilizzazione può essere temporaneamente limitata dai gestori della rete di trasporto in presenza di determinate condizioni.
5Il Consiglio federale disciplina in particolare i requisiti relativi alla configurazione dei prodotti di capacità nonché la procedura e le premesse per l’acquisto e la commercializzazione degli stessi.
Art. 15 Gestione delle congestioni sulla rete di trasporto
1La gestione delle congestioni sulla rete di trasporto spetta al responsabile dell’area di mercato.
2Se in un punto di attraversamento della frontiera permane per un lungo periodo una congestione, la EnCom può invitare le persone autorizzate all’uso delle capacità di questo punto di attraversamento della frontiera a offrire al responsabile dell’area di mercato le capacità di cui non necessitano a breve termine in vista di una nuova commercializzazione.
3In caso di inutilizzo o di utilizzo parziale sistematico di un prodotto di capacità acquistato, su richiesta del responsabile dell’area di mercato e ai fini dell’ulteriore commercializzazione delle capacità la EnCom può revocare interamente o parzialmente il rispettivo diritto all’utilizzazione della rete.
4Se le capacità vengono ulteriormente commercializzate ai sensi dei capoversi 2 e 3 con esito positivo, il responsabile dell’area di mercato versa il corrispettivo per l’utilizzazione della rete riscosso all’utente della rete precedentemente autorizzato alla corrispondente utilizzazione della rete.
Art. 16 Utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la
rete di distribuzione
I gestori della rete di trasporto mettono a disposizione dei gestori della rete di distribuzione le capacità dei punti di interconnessione tra le loro reti. I gestori della rete di distribuzione ordinano la capacità necessaria per l’approvvigionamento dei consumatori finali allacciati alla propria rete.